Inquadramento del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato alla Regione Sicilia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6401 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo forestale dello Stato al Corpo forestale della Regione Sicilia, ai sensi della legge n. 36/2004, deve essere operato in applicazione della L.R. n. 9/2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina vigente al momento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio e a prescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione. Il giudizio di corrispondenza va espresso secondo i criteri dettati dall’art. 5 L.R. n. 10/2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001. Esso non può essere compiuto valorizzando i criteri della L.R. n. 4/2007, legge sopravvenuta rispetto al momento in cui si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il transito. Nel pubblico impiego privatizzato, inoltre, il principio dell’inderogabilità in peius non opera in presenza di un sistema di classificazione del personale risultante da accordo sindacale recepito in un atto, non sussistendo alcuna concorrenza di fonti che consenta il ricorso al favor lavoratoris.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo forestale dello Stato e transitato a domanda nel Corpo forestale della Regione Sicilia, agiva in giudizio nei confronti dell’amministrazione regionale per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello C5 della classificazione del personale addetto al Corpo forestale regionale e del relativo trattamento economico. Il livello rivendicato corrispondeva alla qualifica di guardia scelta forestale con dodici anni di servizio, parificata dall’art. 22 L.R. Sicilia n. 7/2001 a quella di assistente capo rivestita dall’istante nel Corpo forestale dello Stato. L’amministrazione lo aveva invece inquadrato, con decreto del direttore generale del Dipartimento regionale foreste del 28.6.2007 n. 421, nella categoria B, posizione economica 3, come operatore forestale.
Il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo che in mancanza di una specifica tabella di equiparazione l’inquadramento dovesse seguire la disciplina vigente al momento del transito e non quella transitoria della L.R. n. 4/2007. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si imputava alla Corte territoriale di aver qualificato come mero errore materiale il riferimento errato dell’atto di appello a qualifica e ruolo del Corpo forestale dello Stato, è dichiarato inammissibile. Il motivo non rispetta la regola di specificità dell’art. 366 c.p.c., poiché avrebbe imposto al ricorrente di riprodurre i passaggi essenziali dell’atto di appello. Tale lacuna preclude l’esercizio del potere di esame diretto degli atti, che presuppone l’ammissibilità della censura. La Corte richiama il criterio di sinteticità e chiarezza indicato dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi e altri c/Italia, e i precedenti Cass. Sez. L n. 3612 del 2022, Cass. Sez. 1 n. 24048 del 2021, nonché, sul rapporto tra ammissibilità ed esame degli atti, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama la motivazione delle proprie ordinanze n. 23863, 23865 e 23870 del 2022, rese su questioni identiche. Da esse si ricava che la legge n. 36/2004 aveva previsto, all’art. 4, comma 7, la facoltà del personale del Corpo forestale dello Stato di chiedere il transito nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali, rimettendo i criteri al D.M. 5 luglio 2005. La L.R. n. 9/2006, all’art. 10, comma 9, aveva autorizzato l’inquadramento nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, facendo salvo, all’art. 4, comma 7, lo stato giuridico ed economico posseduto alla data dell’inquadramento. Al momento dell’entrata in vigore di tale legge si applicavano l’art. 5 L.R. n. 10/2000 e i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, che classificavano il personale in quattro categorie valorizzando il livello previgente, il titolo di studio e l’anzianità. Solo con la L.R. n. 4/2007 e il d.P.Reg. 20 aprile 2007 furono istituiti i ruoli e fissate, all’art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche dei due Corpi. Poiché al momento della domanda di transito e dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2006 la classificazione regionale non era quella dettata dalla legge del 2007, il passaggio doveva avvenire secondo la disciplina all’epoca vigente, senza necessità di tabelle di equiparazione.
La decisione impugnata si è conformata a tali principi, avendo valutato la correttezza dell’inquadramento sulla scorta della disciplina vigente al momento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio ed escludendo l’applicazione della L.R. n. 4/2007. La valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità. Quanto alla doglianza sulla mancata valorizzazione dell’anzianità ad opera del D.P. Reg. n. 10/2001, la Corte richiama il principio, affermato da Cass. Sez. L n. 12900 del 2016, per cui nel pubblico impiego privatizzato il principio dell’inderogabilità in peius non opera in caso di accordi conclusi in sede sindacale, non sussistendo concorrenza di fonti che legittimi il ricorso al favor lavoratoris.
Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Esso è misto, deducendo insieme l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione di legge, con sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Inoltre, l’omesso esame deve riferirsi a un preciso accadimento storico-naturalistico, non ad argomentazioni giuridiche: il ricorrente lamenta l’incidenza dell’anzianità sull’inquadramento e non fatti storici, mirando in realtà a sindacare il merito della motivazione. La doglianza ex art. 360, n. 3, c.p.c. è priva di autonoma consistenza, costituendo reiterazione del secondo motivo.
Il quarto motivo è infondato. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, essendo configurabile la decisione implicita di una questione assorbita dalla incompatibile soluzione di altra. La Corte d’Appello ha esaminato compiutamente il profilo dell’inquadramento anche sul piano del regime temporale, sicché la domanda subordinata risulta assorbita. Il ricorso è rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’amministrazione svolto attività difensiva, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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