Inquinamento acustico da poligono di tiro e limiti senza zonizzazione (TAR Calabria n. 339 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inquinamento acustico prodotto da un poligono di tiro, in mancanza del piano comunale di classificazione acustica trova applicazione la disciplina sussidiaria nazionale e, segnatamente, il limite assoluto di immissione di 70 dB(A) previsto per i territori non ancora classificati dall’art. 8 del DPCM 14 novembre 1997, che richiama l’art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione non esclude la giurisdizione del giudice amministrativo, ma il relativo sindacato resta circoscritto alla verifica dei profili di ragionevolezza e di attendibilità tecnica, senza estendersi al merito amministrativo. Ai fini della tollerabilità delle immissioni sonore non rileva il singolo evento, ma il valore mediato sul tempo di riferimento diurno.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla richiesta con cui un’associazione sportiva ha chiesto al Comune la sospensione dell’attività di un poligono di tiro, gestito da altra associazione su un’area limitrofa ai propri impianti, per le immissioni sonore lamentate. Dopo il riscontro interlocutorio dell’ente e la reiterata diffida, estesa anche alle autorità di pubblica sicurezza, il TAR ha accolto un primo ricorso avverso il silenzio-inadempimento, ordinando di definire il procedimento con provvedimento espresso.

In esecuzione di quella decisione il Comune ha adottato la nota n. 3127 del 12 luglio 2024, disponendo la prosecuzione dell’attività sulla base degli accertamenti dell’ARPACAL, che avevano rilevato il rispetto dei limiti vigenti. Avverso tale nota l’associazione ricorrente ha proposto il ricorso in esame, censurando le modalità delle verifiche, l’assenza di partecipazione e l’erroneità degli esiti tecnici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la giurisdizione del giudice amministrativo, respingendo la tesi del Comune secondo cui la controversia involgerebbe posizioni di diritto soggettivo. La discrezionalità tecnica non esclude la spendita di potere autoritativo e il sindacato del giudice resta ammesso, pur nei limiti della ragionevolezza e dell’attendibilità tecnica, senza sconfinare nel merito amministrativo.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. Il Collegio ha posto a fondamento della decisione le risultanze della verificazione, disposta con ordinanza e affidata a un soggetto esterno, le cui conclusioni hanno confermato il rispetto dei limiti assoluti di immissione. Le due campagne di rilevamento, condotte in contraddittorio tecnico, hanno accertato che i livelli sonori presso i ricettori sensibili rientrano nei parametri normativi anche in condizioni di massimo utilizzo della struttura.

Sul piano della disciplina applicabile, il Collegio ha ritenuto corretta la scelta del verificatore di ricorrere alla normativa sussidiaria nazionale, stante la comprovata omessa approvazione del piano di classificazione acustica comunale. Trova quindi applicazione il limite di 70 dB(A) previsto per i territori non classificati, ai sensi dell’art. 8 del DPCM 14 novembre 1997, che richiama l’art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991.

Le censure della ricorrente sono state respinte. Quanto ai limiti differenziali, il verificatore ne ha comunque accertato la conformità ai parametri diurni fissati dall’art. 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 1997. Quanto ai livelli di picco, la tollerabilità non può valutarsi sul singolo evento sonoro, ma va mediata sul tempo di riferimento diurno di sedici ore, come prescritto dal DPCM 16 marzo 1998. Infine, il Geoportale comunale costituisce mero supporto di consultazione e non sostituisce gli atti di zonizzazione formalmente approvati.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite e spese della verificazione poste a carico della ricorrente, da liquidarsi con separato decreto. Il Collegio ha demandato al Comune la valutazione circa l’opportunità di misure di mitigazione acustica supplementari, ferma restando la possibilità di adottare il piano di classificazione acustica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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