Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere dopo l’esecuzione tardiva (TAR Sardegna n. 221 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., l’adempimento tardivo dell’Amministrazione, successivo alla notificazione e al deposito del ricorso, comporta la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Tale esito non elide la soccombenza virtuale della P.A., la quale, avendo dato esecuzione al comando giudiziale solo dopo l’instaurazione del giudizio, è condannata alla rifusione delle spese processuali; la liquidazione equitativa può essere ridotta rispetto ai parametri tariffari in ragione della natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.000,00.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, provvedeva tardivamente all’esecuzione del dictum giudiziale, accreditando le somme dovute alla ricorrente. Quest’ultima, preso atto dell’adempimento sopravvenuto, insisteva tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, rilevato l’avvenuto accreditamento delle somme a titolo di Carta del docente in favore della ricorrente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto l’esecuzione dell’obbligo di provvedere aveva fatto conseguire alla parte il bene della vita cui aspirava con la proposizione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, affermando che l’Amministrazione, avendo adempiuto al comando giudiziale solo successivamente all’instaurazione del giudizio, deve essere considerata soccombente e, pertanto, condannata alla rifusione delle spese in favore della ricorrente.
Il Tribunale ha altresì valorizzato la natura estremamente seriale del contenzioso in materia e la circostanza che il difensore della ricorrente avesse discusso, nella medesima camera di consiglio, sei cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione. Tale elemento ha giustificato una liquidazione equitativa ridotta, determinata in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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