Cappelle funerarie, aumento dei loculi e necessaria documentazione ex art. 15 P.R.C. (TAR Campania n. 1876 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interventi su cappelle funerarie, la riorganizzazione degli spazi interni che comporti un aumento del numero e della tipologia delle sepolture non integra la manutenzione straordinaria, ma va qualificata come ristrutturazione edilizia con incremento del carico cimiteriale, sicché è necessario il permesso di costruire. Il rilascio del titolo è subordinato alla produzione della documentazione prescritta dall’art. 15 del piano regolatore cimiteriale, volta a rilevare lo stato di fatto e ad attestare l’evoluzione storica dell’immobile, non potendo supplire la diversa documentazione richiesta dall’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, stante la specialità della norma di settore. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è correttamente osservato quando le osservazioni procedimentali non apportino alcun elemento integrativo sul punto. In presenza di un provvedimento plurimotivato, l’inattaccabilità di una sola ragione autonoma rende inammissibili per carenza di interesse le censure sulle restanti.
Il Fatto
La ricorrente, concessionaria di una cappella funeraria nel cimitero di Soccavo, edificata in forza di una concessione edilizia del 1997, presentava al Comune di Napoli istanza di permesso di costruire per interventi qualificati come manutenzione straordinaria, finalizzati a collocare urne cinerarie mediante strutture metalliche, senza modifica di volumi, superficie o sagoma.
Esperito il preavviso di rigetto e presentate osservazioni, il Comune adottava il diniego, richiamando il pagamento dei diritti di segreteria, la carenza documentale ex art. 15 del piano regolatore cimiteriale, la non conformità del parere ASL e l’incompletezza dei grafici. La ricorrente impugnava il provvedimento con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la riconducibilità dell’intervento alla manutenzione straordinaria. L’art. 33 del Regolamento comunale di polizia cimiteriale esclude espressamente da tale categoria la riorganizzazione degli spazi interni che preveda aumenti di loculi e tumuli, cioè l’incremento della capacità ricettiva della sepoltura.
Tale ipotesi è invece contemplata dall’art. 35, che richiama l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 e, per l’aumento della capacità ricettiva, esclude la possibilità di procedere con semplice dichiarazione di inizio attività. L’art. 29 del medesimo regolamento impone il permesso di costruire per gli interventi che comportino mutamento del numero o della tipologia delle sepolture.
Qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia con aumento del carico cimiteriale, la Corte applica l’art. 15, comma 4, del P.R.C., che consente gli interventi solo se i richiedenti producano, all’atto della domanda, idonea documentazione sottoscritta da professionista abilitato ai sensi dell’art. 481 cod. pen., che rilevi lo stato di fatto e attesti l’evoluzione storica dell’immobile.
L’istanza era pacificamente priva di tale documentazione. Non poteva supplire la diversa documentazione ex art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, stante la specialità della norma di settore. La circostanza che la documentazione sulla legittimità pregressa dell’immobile sia stata reperita solo dopo l’adozione del provvedimento conferma la correttezza del diniego.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Collegio rileva che le osservazioni procedimentali non avevano addotto alcun elemento integrativo sul punto. Il provvedimento è plurimotivato e la conferma di una sola ragione autonoma rende inammissibili per carenza di interesse le residue censure. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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