Permesso attesa occupazione e mancata instaurazione rapporto non richiede disponibilità (TAR Campania n. 4257 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022, consegue legittimamente all’accertamento negativo sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per l’ingresso, ivi compresa la mancata instaurazione del rapporto di lavoro. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, postula che il lavoratore sia già in possesso di un permesso per lavoro subordinato e che abbia perduto il posto di lavoro; non è pertanto rilasciabile nell’ipotesi in cui il rapporto lavorativo non si sia mai perfezionato, ancorché la mancata assunzione dipenda da causa non imputabile al lavoratore. La circolare ministeriale non può derogare al dato normativo primario, anche in ragione della sopravvenuta evoluzione legislativa.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato, si vedeva revocare il nulla osta all’ingresso e negare il rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché il datore di lavoro non aveva mai perfezionato il contratto di soggiorno, rendendosi indisponibile all’assunzione. Avverso tale determinazione, il lavoratore proponeva ricorso, deducendo il difetto di istruttoria e motivazione e invocando la tutela dell’affidamento e il principio del favor lavoratoris, anche alla luce della circolare ministeriale n. 3836 del 2007.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la revoca trova fondamento nell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale, da un lato, consente il rilascio del nulla osta anche in assenza di acquisizione immediata di informazioni ostative e, dall’altro, impone la revoca al successivo accertamento negativo. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro non si è mai instaurato: il datore non si è presentato allo Sportello Unico, non ha formalizzato il contratto di soggiorno e non ha trasmesso la documentazione prescritta, sicché la mancanza attiene al nucleo essenziale della procedura e legittima la revoca.
Quanto al permesso per attesa occupazione, la Corte ne esclude la spettanza, richiamando l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, che presuppone un rapporto di lavoro già costituito e successivamente cessato. La giurisprudenza più recente, citata in motivazione, ha chiarito che l’istituto non opera nell’ipotesi in cui non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente, sebbene per ragioni estranee alla volontà del lavoratore. Il Collegio richiama al riguardo anche Cons. di Stato, sent. n. 2011 del 2026 e Cons. di Stato, sent. n. 2014 del 2026.
La Corte esclude altresì la decisività del richiamo alla circolare ministeriale n. 3836 del 2007, emanata in un contesto anteriore alle innovazioni del d.l. n. 73 del 2022 e comunque non idonea a derogare alla legge primaria. Quanto al ritardo procedimentale, pur censurabile, esso non è sufficiente a fondare l’annullamento, in assenza di elementi utili a confutare la valutazione di inesistenza ab origine dei presupposti e considerata la possibilità per il datore di assumere il lavoratore anche senza convocazione.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese e ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in continuità con l’accertamento compiuto dal Consiglio di Stato in sede cautelare.
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Nota della Redazione
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