Interesse all’accesso agli atti del destinatario di fermo amministrativo (TAR Lazio n. 14058 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 deve essere diretto, concreto ed attuale. È diretto quando il richiedente è destinatario della notificazione di una comunicazione di fermo amministrativo, configurandosi una posizione differenziata rispetto al generico cittadino. È concreto quando l’ostensione è funzionale all’esercizio del diritto di difesa in un giudizio volto alla caducazione dell’atto. È attuale quando l’acquisizione dei documenti è strumentale alla conservazione del bene della vita costituito dalla circolazione del bene mobile registrato.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento implicito di rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti presentata il 30 marzo 2026. L’istanza aveva ad oggetto i provvedimenti di fermo amministrativo iscritti nel pubblico registro automobilistico sulla propria autovettura da una società, nonché i relativi atti presupposti e le relate di notificazione. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego tacito, evidenziando un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza delle informazioni contenute nei documenti per la tutela della propria situazione giuridica nelle opportune sedi. La società resistente non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha richiamato il principio, già affermato dalla medesima Sezione, secondo cui l’interesse legittimante l’accesso documentale deve possedere tre requisiti: deve essere diretto, correlato alla sfera individuale del richiedente e tale da escludere una legittimazione generalizzata di tipo popolare; concreto, ovvero finalizzato all’acquisizione di dati potenzialmente utili nella vita di relazione; attuale, non meramente prospettico o eventuale, dovendo incidere sulle scelte esistenziali o sulla gestione di rilevanti beni della vita.
Applicando tali criteri al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti. L’interesse è stato qualificato come diretto in quanto la ricorrente è la destinataria della notificazione della comunicazione di fermo amministrativo, avendo così una posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto a quella di un qualsivoglia cittadino.
Sotto il profilo della concretezza, l’ostensione è stata ritenuta funzionale all’esercizio del diritto di difesa, in quanto propedeutica al giudizio volto alla caducazione della comunicazione stessa. Il requisito dell’attualità è stato infine ravvisato nell’esigenza della ricorrente di conservare il bene della vita rappresentato dalla circolazione del bene mobile registrato, colpito dal provvedimento di fermo.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato alla società resistente di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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