Silenzio del Comune sugli oneri ZES e obbligo di concludere il procedimento (TAR Campania n. 8259 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può opporre al privato il proprio inerte contegno sull’istanza di determinazione degli oneri concessori relativi a un’Autorizzazione Unica ZES quando, nelle more, sia sopravvenuta una nota della Struttura di Missione che ne conferma la legittimità e l’efficacia. Tale nota, pur priva di efficacia provvedimentale e di contenuto meramente confermativo del titolo ampliativo, integra un quid novi rispetto alle istanze precedenti e fa sorgere l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. La circostanza che l’Amministrazione abbia impugnato la nota stessa non la esonera da tale obbligo, non essendo la pendenza del giudizio idonea a escludere il dovere di provvedere. Resta ferma la natura di interesse legittimo della posizione azionata allorché la pretesa non investa la quantificazione degli oneri, ma il riconoscimento dell’efficacia del titolo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Comune un’istanza per la determinazione degli oneri concessori connessi a un’Autorizzazione Unica rilasciata dal Commissario Straordinario del Governo della ZES Campania per l’installazione di un polo produttivo-logistico. L’Amministrazione ha dapprima riscontrato la richiesta negando la determinazione, sul presupposto che l’intervento ricadesse su particelle non incluse nel perimetro di competenza ZES e che il titolo contrastasse con la destinazione urbanistica di zona.
La società ha ottenuto dalla Struttura di Missione ZES una nota che confermava la piena validità ed efficacia del titolo, anche in variante. Su tale base ha diffidato il Comune, che ha nuovamente opposto rifiuto e ha poi formulato propri quesiti alla Struttura di Missione, ottenendo un ulteriore riscontro confermativo. Seguita una nuova diffida rimasta inevasa, la società ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per essere già state respinte con provvedimenti espressi due analoghe istanze e per avere impugnato la nota della Struttura di Missione avanti allo stesso TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto, ex officio, la questione dell’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio, in considerazione della possibile natura di diritto soggettivo della pretesa. Richiamando il consolidato orientamento dell’adunanza plenaria (Consiglio di Stato ad. plen. n. 12 del 2018), osserva che in via di principio le pretese relative alla liquidazione del contributo di costruzione rientrano nel diritto soggettivo. Nella specie, tuttavia, la domanda non investe l’an o il quantum dell’obbligo di pagamento, ma il riconoscimento dell’efficacia dell’Autorizzazione Unica, contestata dall’Ente: la posizione sottostante va quindi qualificata come interesse legittimo, con conseguente ammissibilità del rimedio.
Nel merito dell’eccezione di inammissibilità, il Collegio rileva che l’istanza del 2.10.2024 faceva seguito alla nota del 12.9.2024 con cui la Struttura di Missione aveva riscontrato una specifica richiesta di chiarimenti del Comune. Tale nota, pur non avendo efficacia provvedimentale e valendo come mera conferma del provvedimento ampliativo, costituisce un quid novi rispetto alle pregresse istanze e ai relativi riscontri.
Ne deriva che, all’esito dell’ulteriore chiarimento, era fatto obbligo all’Amministrazione comunale di fornire espresso riscontro all’istanza della ricorrente. Il Collegio precisa che a ciò non osta l’avvenuta impugnazione della nota, non essendo tale circostanza sufficiente a escludere l’obbligo di concludere il procedimento.
Accertata l’inerzia, non contestata tra le parti, il ricorso è accolto. Il Comune è condannato a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza è nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione della Città Metropolitana di Napoli. Il Collegio compensa le spese e dispone la trasmissione della pronuncia alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990 dopo il passaggio in giudicato.
Nota della Redazione
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