Cumulo inscindibile tra reati ostativi e non nell’esecuzione domiciliare (Cass. pen. Sez. I n. 3283 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cumulo formato tra pene inflitte per reati, dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione dell’esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 199/2010, non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l’applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già interamente espiata. L’istituto ha carattere speciale, consistendo in una speciale modalità di esecuzione della pena, il cui accesso è subordinato al riscontro positivo di requisiti specifici e non a un giudizio di meritevolezza. La deroga alla regola dell’inscindibilità del cumulo è stata introdotta solo nel periodo dell’emergenza epidemiologica, confermandosi la legittimità dell’opzione interpretativa che stabilisce l’inscindibilità nell’applicazione a regime.

Il Fatto

Il provvedimento impugnato ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 199/2010. Il rigetto era fondato sulla circostanza che la condanna comprendeva anche reati ostativi, ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., e sulla sussistenza della pericolosità sociale e del pericolo di fuga del condannato.

Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, sostenendo il superamento dell’orientamento che preclude la scissione del cumulo per scorporare la pena già scontata relativa al reato ostativo. Ha altresì eccepito la natura non temporanea della misura, assimilabile a una misura alternativa, e ha chiesto, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte EDU.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il cumulo tra pene inflitte per reati, alcuni dei quali ostativi, non è scindibile ai fini dell’applicazione dell’esecuzione presso il domicilio. Tale regola opera anche nell’ipotesi in cui la pena per il reato ostativo sia stata già interamente espiata, prevalendo l’unitarietà dell’esecuzione. La Corte ha evidenziato che l’istituto di cui all’art. 1, legge n. 199/2010 ha carattere speciale, essendo subordinato al riscontro di requisiti specifici, tra cui l’assenza di condanne per i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen.

La Corte ha inoltre rilevato che il particolare regime giuridico è stato modificato in senso favorevole allo scioglimento del cumulo per i reati ostativi soltanto nel periodo dell’emergenza epidemiologica, come affermato da un precedente della medesima sezione. Tale deroga temporanea conferma, a contrario, la correttezza dell’interpretazione che stabilisce l’inscindibilità del cumulo nell’applicazione a regime dell’istituto.

Quanto alle questioni di legittimità costituzionale e al rinvio pregiudiziale, la Corte le ha ritenute palesemente generiche, confermando la piena legittimità della consolidata interpretazione giurisprudenziale.

Infine, la Corte ha osservato che il provvedimento impugnato non è stato criticato sotto il profilo dell’accertata pericolosità sociale e del concreto pericolo di sottrazione all’esecuzione. Il Tribunale aveva ampiamente illustrato le ragioni del giudizio di pericolosità, fondate sui numerosi e gravi precedenti e sull’inosservanza delle disposizioni dell’autorità, nonché quelle del pericolo di fuga, dovuto a evasioni e a una lunga latitanza. Anche sotto tale profilo il ricorso è stato ritenuto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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