Truffa telematica aggravata: procedibilità a querela e remissione estintiva (Cass. pen. Sez. VII n. 35111 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nuova aggravante del delitto di truffa prevista dall’art. 640, comma 2-ter, cod. pen., introdotta dalla legge n. 90/2024, configura la truffa c.d. telematica come ipotesi autonoma rispetto alla minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. Per tale fattispecie il legislatore ha ripristinato la regola generale della procedibilità a querela della persona offesa, in luogo della procedibilità d’ufficio. La sopravvenuta procedibilità a istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole all’imputato, è riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. Ne consegue che, ove la persona offesa abbia ritualmente rimesso la querela con atto accettato dal querelato, il reato è estinto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Il Fatto

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 05.12.2024, confermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma 2-bis, cod. pen. e il relativo trattamento sanzionatorio. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione.

Nella pendenza del giudizio di legittimità, il legislatore interveniva sulla disciplina della truffa con la legge n. 90/2024, modificando il quadro delle aggravanti e il regime di procedibilità. La persona offesa formalizzava quindi remissione di querela con atto del 26.11.2024, accettato dal ricorrente il 04.12.2024. La questione centrale diventa, pertanto, se la sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie contestata consenta di applicare la causa estintiva sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII affronta in via assorbente il tema dell’intervenuto mutamento normativo. Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge n. 90/2024, il legislatore ha inserito nel secondo comma dell’art. 640 cod. pen., al n. 2-ter, una nuova aggravante: il fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione.

La Corte ricostruisce la ratio dell’intervento. Il legislatore ha enucleato dall’art. 61, n. 5, cod. pen. una ipotesi specifica di minorata difesa, individuata nella condotta del truffatore che strumentalizza il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio. Ha così “sottratto” dalla circostanza comune l’ipotesi della truffa telematica, riservandole una considerazione autonoma. Sul punto il Collegio richiama Sez. II n. 22257 del 09.05.2025, Rv. 288222.

La disciplina è rimasta invariata anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 48/2025, che ha eliminato il comma 2-bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma, senza incidere sul n. 2-ter.

Il passaggio decisivo riguarda il regime di procedibilità. L’intervento normativo, da un lato, ha mantenuto la procedibilità d’ufficio per la truffa aggravata dalla minorata difesa “comune”; dall’altro, ha ripristinato la regola generale della necessaria istanza punitiva della persona offesa per la truffa aggravata ai sensi del n. 2-ter, cioè per la truffa c.d. telematica.

Nel caso concreto, alla stregua del tenore della contestazione, si verte proprio nell’ipotesi sanzionatoria del comma 2-ter. La sopravvenuta procedibilità a istanza di parte produce un effetto concretamente favorevole all’imputato e va pertanto ricondotta all’art. 2, quarto comma, cod. pen., in linea con Sez. V n. 22641 del 21.04.2023, Rv. 284749 e Sez. II n. 12179 del 25.01.2023, Rv. 284825.

Accertata la ritualità dell’atto abdicativo, la Corte dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese del procedimento.

Nota della Redazione

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