Cessazione della materia del contendere per avvenuta ottemperanza al giudicato e condanna alle spese (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 417 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione abbia ottemperato al giudicato, rendendo inutile ogni ulteriore decisione sulla domanda. L’avvenuta esecuzione del giudicato, ancorché successiva alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza, integra il venir meno dell’interesse alla decisione. In tale evenienza, l’Amministrazione soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, oltre agli accessori dovuti ex lege e al rimborso del contributo unificato versato.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 188/24 del Tribunale di Udine, pubblicata il 30 maggio 2024 e notificata all’Amministrazione il giorno successivo. Tale pronuncia, non impugnata e passata in giudicato, era rimasta priva di esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva ancora provveduto a conformarsi al dictum giudiziale.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio, mentre alla camera di consiglio del 17 luglio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione, previa verifica della documentazione prodotta dalle parti circa l’intervenuta esecuzione del giudicato.

La Motivazione del TAR

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che dalla documentazione versata in atti risultava che la materia del contendere era venuta meno, avendo l’Amministrazione ottemperato al giudicato, pur se in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale.

La circostanza che l’esecuzione della sentenza sia avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza non impedisce al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse del ricorrente a una pronuncia nel merito. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata rende, infatti, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ogni ulteriore decisione.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, osservando che l’ottemperanza è intervenuta solo in corso di causa e, comunque, dopo la proposizione del ricorso. L’Amministrazione è stata pertanto condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in misura di € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

La decisione è stata assunta in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm., non risultando necessaria un’istruttoria ulteriore né la trattazione nel merito della controversia, definitivamente assorbita dall’intervenuta esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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