Insindacabilità delle scelte gestorie e limiti di ragionevolezza ex ante (Cass. civ. Sez. I n. 10742 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutare ex ante tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza professionale mostrata nell’apprezzare i margini di rischio. Una volta accertata l’assunzione di una scelta siffatta e, quindi, l’inadempimento colpevole degli artt. 2392 e 2394 c.c., rispondono personalmente e solidalmente, ex art. 2055 c.c., tutti gli amministratori che vi hanno concorso, compreso chi è cessato dalla carica prima che il danno al patrimonio sociale si manifestasse, purché dopo che la scelta illecita era stata compiuta. Quanto all’azione revocatoria, è sufficiente un credito anche solo eventuale, non ancora accertato, e l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è revocabile ex art. 2901, primo comma, n. 1, c.c. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.
Il Fatto
Il fallimento di una società di capitali ha convenuto in giudizio i propri amministratori, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni per complessivi € 2.081.000,00, oltre alla revoca dell’atto con cui uno di essi, insieme alla coniuge, aveva costituito un fondo patrimoniale su un immobile di proprietà.
Il tribunale ha accolto entrambe le domande, condannando i convenuti e dichiarando l’inefficacia dell’atto di destinazione. La corte d’appello ha respinto i gravami, confermando la decisione. Gli amministratori soccombenti hanno proposto ricorso principale, e due di essi ricorso incidentale, per la cassazione della sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda il confine tra sindacato giudiziale e merito delle scelte imprenditoriali. La corte d’appello aveva ritenuto prescritta l’azione sociale, ma aveva affermato la responsabilità degli amministratori in via extracontrattuale ex art. 2394 c.c., ravvisando una scelta gestoria assunta senza adeguata valutazione dei rischi e senza piano industriale-finanziario.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al fallimento provare il difetto di programmazione e il nesso causale. La Corte non condivide l’assunto. L’insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluta: essa cede di fronte alla loro irragionevolezza, da valutarsi ex ante in relazione alle cautele, verifiche e informazioni preventive doverose. Il giudizio non investe la scelta imprenditoriale in sé, ma la negligenza e l’avventatezza nella sua preparazione ed esecuzione.
La Corte richiama i propri precedenti — Cass. n. 2172 del 2023, Cass. n. 12108 del 2020, Cass. n. 17441 del 2016, Cass. n. 3409 del 2013 — e ribadisce che, accertato l’inadempimento colpevole del dovere di diligenza ex art. 2392, primo comma, c.c., rispondono solidalmente tutti gli amministratori che vi hanno concorso, compreso chi è cessato prima della manifestazione del danno ma dopo il compimento della scelta illecita (Cass. n. 28613 del 2019).
Quanto all’azione revocatoria, è sufficiente un credito anche solo eventuale e probabile, non pretestuoso (Cass. n. 11755 del 2018; Cass. n. 20002 del 2008), e il credito risarcitorio, in veste di credito litigioso, abilita all’esperimento dell’azione (Cass. n. 4212 del 2020; Cass. n. 3369 del 2019). Il fondo patrimoniale, atto a titolo gratuito, è revocabile ex art. 2901, primo comma, n. 1, c.c. se sussiste la conoscenza del pregiudizio, restando irrilevanti l’intenzione di ledere e la partecipazione del terzo (Cass. n. 2530 del 2015; Cass. n. 13343 del 2015).
Il ricorso principale e quello incidentale sono stati rigettati, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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