Competenza sulle azioni del curatore per condotte post-cessione dell’amministratore (Cass. civ. Sez. 3 n. 8366 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento danni proposta dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 legge fall. nei confronti di soggetto che sia stato amministratore della società fallita, ove sia fondata su condotte di indebito utilizzo della carta di credito sociale successive alla cessazione della carica, non costituisce azione di responsabilità gestoria ma ordinaria azione di responsabilità civile. Ne consegue che la competenza non appartiene alla Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003, ma al tribunale ordinario. La competenza va verificata in base alla causa petendi come originariamente allegata nell’atto introduttivo, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non dovendo il giudice svolgere attività istruttoria per verificarle.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore un ex amministratore della società fallita, chiedendone la condanna alla restituzione di somme asseritamente distratte mediante l’indebito utilizzo di una carta di credito con conto corrente di appoggio intestato alla società, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti.
Il convenuto eccepiva l’incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito, sostenendo che si trattasse di un’azione di responsabilità nei confronti di un soggetto che era stato amministratore, con conseguente competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese. Il Tribunale accoglieva l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza. Avverso tale decisione la curatela proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del regolamento di competenza, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 19882 del 2019, secondo cui la relazione tra la Sezione specializzata in materia di imprese e un ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima è istituita integra una questione di competenza in senso proprio.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la domanda, come risultante dall’atto di citazione, era stata espressamente formulata in ragione dell’utilizzo indebito della carta di credito sociale da parte di un soggetto che, pur essendo già stato amministratore, non lo era più. La condotta imputata era stata innanzitutto quella di mancata restituzione del mezzo di pagamento, con una pretesa correlata a condotte successive alla cessazione dalla carica.
La Suprema Corte ha quindi precisato che la competenza dev’essere verificata in base all’originaria prospettazione della causa petendi, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Ha inoltre richiamato il precedente di Cass. n. 2331 del 2023, secondo cui il giudice non è tenuto a svolgere un’apposita istruttoria per verificare le allegazioni contrarie alla domanda.
Trattandosi di un’ordinaria azione di responsabilità civile, e non di responsabilità gestoria dell’amministratore per condotte poste in essere a tale titolo, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, disponendo la caducazione della sentenza impugnata e rimettendo le parti dinanzi ad altra sezione del medesimo ufficio giudiziario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.