Concordato semplificato: la mera celerità non integra l’utilità per i creditori (Cass. civ. Sez. 1 n. 624 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato semplificato, l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione ai sensi dell’art. 25-sexies, quinto comma, CCII unitamente all’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, deve essere intesa in senso ampio, potendo essere anche economicamente non apprezzabile. Tale utilità, tuttavia, non può essere integrata dalla mera maggiore rapidità nella chiusura della procedura concordataria rispetto a quella della liquidazione giudiziale, poiché la celerità non costituisce alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali il piano non preveda alcuna soddisfazione monetaria.
Il Fatto
La società, titolare di un patrimonio immobiliare, proponeva domanda di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, prevedendo un piano che combinava una scissione parziale, la cessione della partecipazione nella società beneficiaria, la vendita diretta di alcuni immobili e l’incasso di crediti da locazione. Il Tribunale, dopo un’integrazione della proposta volta al rafforzamento delle garanzie, omologava il concordato, ritenendo che per i creditori chirografari l’utilità fosse costituita dalla risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile. Avverso il decreto di omologa proponevano reclamo due società cessionarie di crediti, che veniva accolto dalla Corte d’Appello. La società ricorrente impugnava il provvedimento con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione è chiamata a stabilire se, ai fini dell’omologa del concordato semplificato, l’“utilità a ciascun creditore” richiesta dall’art. 25-sexies, quinto comma, CCII possa consistere esclusivamente nella maggiore rapidità di conclusione della procedura. La ricorrente sosteneva che il termine “utilità”, non essendo qualificato dal legislatore come nel caso dell’art. 84, terzo comma, CCII per il concordato preventivo, dovesse essere interpretato in senso ampio, comprensivo anche di vantaggi non economici.
La Corte disattende tale tesi, ritenendo corretta l’esegesi della Corte d’Appello. Il presupposto dell’utilità, pur potendo essere anche economicamente non apprezzabile, non può essere integrato dalla semplice maggiore celerità della chiusura della procedura concordataria. L’interpretazione proposta dalla ricorrente è ritenuta illogica e contraria al senso letterale della norma, non comprendendosi quale possa essere il vantaggio per i creditori chirografari, per i quali il piano non prevede alcuna soddisfazione monetaria, nella mera circostanza della maggiore rapidità.
La Corte evidenzia la differenza strutturale tra il concordato semplificato, che prevede necessariamente un piano di liquidazione del patrimonio, e il concordato preventivo, che può contemplare anche la continuità aziendale. In assenza di continuità, non è ipotizzabile un interesse del creditore insoddisfatto nascente dalla prosecuzione dell’attività. Viene pertanto enunciato il principio di diritto per cui l’utilità della proposta, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, non integrando alcun vantaggio per i creditori chirografari insoddisfatti.
Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento della seconda doglianza relativa alla fattibilità del piano. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente.
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Nota della Redazione
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