Il monitoraggio della polizia giudiziaria non esclude la consumazione del furto (Cass. pen. Sez. 7 n. 4086 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto consumato, e non tentato, la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati e non impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene. La distinzione tra sottrazione e impossessamento si fonda sulla recisione della signoria che sul bene esercitava il precedente detentore; non rilevano, a tal fine, né il dato spaziale né quello temporale, essendo dirimente che la cosa sia uscita dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di furto aggravato, con sentenza parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino, che aveva rideterminato la pena. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in ordine al giudizio di penale responsabilità e sostenendo la tesi della derubricazione del reato in tentativo, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza Prevete in materia di furto in supermercato, contestando la configurabilità del reato consumato a seguito del monitoraggio dell’azione furtiva da parte della polizia giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito l’esatta portata della sentenza Prevete delle Sezioni Unite. Il ragionamento muove dalla distinzione, desumibile dal tenore testuale dell’art. 624 cod. pen., tra sottrazione e impossessamento: la prima coincide con l’apprensione della res, il secondo si realizza quando l’agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene, con conseguente recisione della signoria sul medesimo esercitata dal precedente detentore.

Proprio su tale distinzione si fonda la delimitazione della portata del precedente delle Sezioni Unite, relativo al furto in supermercato, ove il cliente è legittimato a prelevare la merce dagli espositori: in tale contesto, qualora la persona offesa o un suo delegato controlli l’azione dal momento dell’apprensione fino al superamento della cassa senza pagamento, l’illecito deve ritenersi tentato, poiché non si è mai spezzata la signoria tra il bene e il suo detentore. Il riferimento al monitoraggio delle forze dell’ordine, presente solo nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve essere ricondotto alle sole ipotesi in cui l’osservazione avvenga ad opera di forze dell’ordine allertate dalla stessa persona offesa, che intervengano quali longa manus della medesima prima del perfezionamento del reato.

Nel caso di specie, la perdita della signoria sul bene non è stata evitata dall’osservazione dell’azione furtiva da parte della polizia giudiziaria non allertata né delegata dalla persona offesa, sia essa casuale o preordinata. Tale osservazione, infatti, non impedisce che si concretizzi la lesione del bene protetto, costituito dallo spossessamento ai danni della persona offesa, a prescindere dalle circostanze che hanno condotto all’attività di polizia e dai doveri istituzionali gravanti sulle forze dell’ordine. La Corte ha pertanto ritenuto corretto il ripudio, da parte della Corte d’Appello, della tesi difensiva della derubricazione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 624 c.p.

Tutte le 593 sentenze sull'art. 624 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *