Integrazione probatoria officiosa nel giudizio abbreviato anche sul fatto (Cass. pen. Sez. III n. 6787 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato il potere officioso di integrazione probatoria del giudice, previsto dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato. Unico limite è la necessità degli elementi di prova ai fini della decisione, con divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. La richiesta di rito abbreviato non cristallizza il materiale processuale né neutralizza i poteri officiosi del giudice, che non sono soggetti a limiti temporali e possono esercitarsi in qualsiasi fase della procedura. L’integrazione probatoria officiosa costituisce l’unica forma di bilanciamento rispetto all’inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell’imputato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce ha confermato, per quanto di rilievo, la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Lecce nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. All’imputato era contestato di avere occultato le scritture contabili obbligatoriamente conservabili, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quale amministratore di una società, prima di diritto e poi di fatto, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell’ordinanza con cui il G.i.p. aveva disposto l’integrazione probatoria nel rito abbreviato e la contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’integrazione probatoria disposta ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato. Gli unici limiti sono la necessità ai fini della decisione degli elementi da assumere e il divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti.

Il percorso argomentativo muove dalla mutata natura del giudizio abbreviato, nel quale non rileva più il consenso del pubblico ministero né la condizione di ammissibilità della decisione allo stato degli atti. Non è pertanto prospettabile in capo all’imputato un diritto a essere giudicato sulla sola piattaforma probatoria del fascicolo del pubblico ministero.

La Corte richiama Sez. 6 n. 17360 del 13/04/2021, Sez. 5 n. 10096 del 09/01/2015, Sez. 5 n. 49568 del 18/06/2014 e Sez. 6 n. 11558 del 23/01/2009. Sul versante opposto, segnala come superata la risalente giurisprudenza (Sez. 3 n. 33939 del 16/06/2010; Sez. 1 n. 32099 del 14/07/2004) che escludeva i poteri officiosi in ordine al fatto.

Il rigetto del primo motivo si fonda sulla verifica che il potere officioso è stato esercitato nel rispetto dei presupposti: l’acquisizione della visura camerale era necessaria per stabilire l’attribuibilità della condotta e per vagliare l’attendibilità delle dichiarazioni del coimputato.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude ogni contraddittorietà della motivazione. La sentenza di appello, in continuità con quella di primo grado, ha ricostruito la posizione dell’imputato quale amministratore di diritto e poi di fatto, accertando che la dichiarazione di ritiro della documentazione contabile non era veritiera e che solo parte dei documenti fu consegnata in sede di verifica fiscale. Il delitto di occultamento è stato confermato, per il periodo in contestazione, anche attraverso controlli incrociati e l’acquisizione di fatture presso terzi, che hanno dimostrato l’istituzione della documentazione contabile prima del 2014 e la produzione di redditi negli anni in verifica. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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