Continuazione esterna: divieto di reformatio in peius sugli aumenti per reati satellite (Cass. pen. Sez. VI n. 22404 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo quantificare l’aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile. Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite in relazione alla fase esecutiva, opera anche nel giudizio di cognizione, salva la possibilità di una riduzione delle singole porzioni di pena ove emergano elementi di iniquità degli aumenti. Il limite non è superabile neppure invocando il mutamento della struttura del reato continuato, che nella specie non si verifica quando il reato satellite conserva tale natura in entrambi i giudizi.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio di alcuni condannati per reati associativi ed estorsivi, applicando la continuazione esterna tra i reati oggetto del procedimento e quelli già giudicati con una precedente sentenza irrevocabile. Quanto al ricorrente, il giudice del rinvio aveva assunto come reato più grave quello associativo sub iudice e, tra i reati satellite, aveva computato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. già giudicato una porzione di pena di anni quattro e mesi nove di reclusione.

Il ricorrente ha censurato tale statuizione rilevando che la sentenza irrevocabile aveva fissato, per il medesimo reato, un aumento pari ad anni due di reclusione. La questione è giunta in Cassazione perché la porzione irrogata in sede di rinvio risultava superiore a quella già stabilita dal giudice della cognizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dell’ambito del giudizio di rinvio, ricordando che l’annullamento parziale determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti non annullati, da intendersi come ogni statuizione dotata di autonomia giuridico-concettuale. La declaratoria in dispositivo delle parti divenute irrevocabili ha efficacia meramente dichiarativa, non costitutiva, sicché la Corte investita del ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio può individuare autonomamente le parti passate in giudicato (Sez. 3 n. 30805 del 2024).

Sul ricorso del condannato per il reato associativo, il Collegio rileva la coerenza dei dati prospettati con le sentenze in atti. La sentenza impugnata, dopo avere specificato i singoli aumenti, non ha considerato che la pronuncia irrevocabile aveva quantificato in due anni di reclusione l’aumento per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Ne deriva la violazione del divieto di reformatio in peius.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6296 del 2016, secondo cui il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dalla sentenza irrevocabile, è stato ribadito anche per la fase di cognizione (Sez. 3 n. 13725 del 2018, Sez. 6 n. 3998 del 2024). Non è necessaria la declaratoria espressa del giudicato perché la rideterminazione incontra comunque il limite del divieto, salva la possibilità di ridurre gli aumenti ove emergano elementi di iniquità.

Né è invocabile l’orientamento delle Sezioni Unite n. 16208 del 2014, secondo cui non viola il divieto il giudice che, mutando la struttura del reato continuato, apporta un aumento maggiore per uno dei fatti. Nella specie il delitto associativo già giudicato ha conservato la natura di reato satellite in entrambi i giudizi, essendo mutato solo il titolo assunto come reato più grave.

L’accoglimento del motivo comporta l’annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., con rideterminazione della pena da anni quattro e mesi nove ad anni due di reclusione per il reato satellite e conseguente decurtazione di anni uno e mesi dieci, calcolata la riduzione per il rito, fino alla pena finale di anni diciotto e mesi sei di reclusione. Gli altri ricorsi sono dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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