Inammissibile il ricorso che reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 20557 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, o che postuli una diversa lettura delle risultanze processuali. La valutazione sulla sussistenza degli elementi della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è espressione di discrezionalità riservata al giudice di merito e non impone la disamina di tutti gli indicatori dell’art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Parimenti insindacabile in sede di legittimità è la graduazione della pena, ove sorretta da motivazione adeguata e non frutto di mero arbitrio.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 cod. pen.. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con sentenza dell’11 dicembre 2025.

Avverso tale decisione la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità, e con il secondo e terzo motivo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. nonché il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle fonti di prova. Il motivo è ritenuto inammissibile perché si risolve nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, come emerge dal richiamo alla pagina 3 della sentenza impugnata.

La Corte ribadisce che al giudice di legittimità è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, nonché saggiare la tenuta logica della decisione mediante il raffronto con modelli di ragionamento esterni. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260.

Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ne afferma la inammissibilità per le medesime ragioni di reiterazione, aggiungendo la loro manifesta infondatezza. Riguardo all’art. 131-bis cod. pen., si osserva che la valutazione degli elementi della causa di non punibilità rientra in un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non deve necessariamente esaminare tutti gli indicatori dell’art. 133, comma primo, cod. pen., bastando l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, secondo Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647. Tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, come affermato da Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685.

La Corte territoriale ha indicato con argomentazioni non manifestamente illogiche gli elementi ritenuti decisivi, come si legge alla pagina 4 della sentenza impugnata. Analogamente, la graduazione della pena, comprensiva della determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, è riservata al giudice di merito ed è insindacabile ove non frutto di mero arbitrio, secondo Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142. Il grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti è correlato alla loro entità, come precisato da Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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