Dimora e consapevolezza della violazione della sorveglianza speciale (Cass. pen. Sez. 7 n. 8505 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di “dimora” evocata dall’art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 va intesa come indicativa del luogo in cui il soggetto intende dimorare, ossia il territorio di un determinato comune. La violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale è configurabile anche a titolo di colpa, ai sensi dell’art. 42 cod. pen., laddove il soggetto non abbia provveduto alla formale comunicazione del mutamento di dimora all’autorità di P.S., non potendo invocarsi un errore incolpevole in presenza di una variazione di fatto non comprovata e non comunicata.

Il Fatto

La ricorrente, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stata sorpresa in un comune diverso da quello indicato come luogo di dimora, in orario notturno e senza alcuna preventiva comunicazione del cambiamento. La Corte di appello di Palermo ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato e la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure dedotte nel ricorso risultavano inammissibili perché formulate in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

Nel merito, la Corte ha condiviso l’interpretazione della nozione di “dimora” adottata dalla sentenza impugnata, chiarendo che essa deve intendersi come il luogo in cui il soggetto ha manifestato la volontà di fissare la propria abituale residenza, ossia il territorio di uno specifico comune. Nel caso di specie, il comune di dimora risultava essere quello di Ribera (AG) e nessuna variazione era stata formalmente comunicata all’autorità di P.S.

Quanto all’elemento soggettivo del reato, la Corte ha escluso la sussistenza di un errore incolpevole, ritenendo inverosimile che la prevenuta non fosse consapevole della violazione commessa, essendo stata fermata a centinaia di chilometri dal comune di dimora e in un orario in cui non avrebbe dovuto uscire di casa. In ogni caso, anche volendo accedere alla prospettazione difensiva di un mutamento di fatto della dimora, tale negligenza avrebbe comunque integrato l’elemento soggettivo della contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell’art. 42 cod. pen.

Infine, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione con cui la Corte territoriale aveva escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità della condotta, la personalità negativa della prevenuta, i numerosi precedenti penali e la mancata presa di coscienza del disvalore della condotta trasgressiva, posta in essere in orario notturno. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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