Revoca dell’indulto su pena pecuniaria riconosciuta e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 2100 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento ed esecuzione di decisioni emesse in altri Stati dell’Unione europea, il provvedimento con cui la Corte di appello revoca, in sede esecutiva, il riconoscimento e l’applicazione dell’indulto con riferimento alla sola pena pecuniaria, ritenuta illegittima, è emesso su situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze. Ne consegue che le doglianze relative a tale provvedimento, una volta divenuto irrevocabile, sono precluse. L’applicazione di una pena illegale può essere emendata in sede esecutiva. Il rifiuto del riconoscimento per prescrizione della pena, ai sensi dell’art. 12, lett. e), d.lgs. n. 37 del 2016, è ammesso solo se per i fatti sussiste anche la giurisdizione italiana.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna riconosceva la sentenza delle autorità giudiziarie dei Paesi Bassi con cui il condannato era stato sanzionato con una pena pecuniaria per associazione per delinquere e frode, disponendone l’esecuzione in Italia ai sensi della decisione quadro 2005/214/GAI, attuata con il d.lgs. n. 37 del 2016. In precedenza la stessa Corte, con sentenza del 26 settembre 2023, aveva riconosciuto la medesima decisione straniera per l’esecuzione della sola pena detentiva.

Ritenendo che il riconoscimento riguardasse anche la pena pecuniaria, la difesa chiedeva l’applicazione dell’indulto per entrambe le pene. La Corte di appello accoglieva l’istanza, ma, rilevato l’errore, con provvedimento del 24 gennaio 2024 revocava il riconoscimento e l’indulto con riferimento alla pena pecuniaria. Avverso la sentenza di riconoscimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del divieto di bis in idem e la prescrizione della pena pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è precluso: il provvedimento del 24 gennaio 2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento e dell’indulto per la pena pecuniaria, è divenuto irrevocabile. Il provvedimento emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, è suscettibile di divenire irrevocabile al pari delle sentenze, come affermato da Sez. 1, n. 425 del 2023.

Né il provvedimento di revoca può qualificarsi abnorme, perché questa Corte ha più volte affermato che è emendabile in sede esecutiva l’applicazione di una pena illegale (Sez. 1, n. 17793 del 2024; in tema di riconoscimento ex d.lgs. n. 161 del 2010, Sez. 6, n. 3324 del 2022).

Il secondo motivo è privo di fondamento. L’art. 12, lett. e), d.lgs. n. 37 del 2016 consente alla Corte di appello di rifiutare il riconoscimento se per i fatti si è già verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana. Tale disposizione attua l’art. 7 della decisione quadro 2005/214/GAI, secondo cui il riconoscimento può essere rifiutato se la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione e la decisione si riferisce ad atti che rientrano nella competenza di detto Stato.

La Corte precisa che la seconda parte di entrambe le disposizioni intende dare rilevanza alla prescrizione della pena nella sola ipotesi in cui sui reati sussista la giurisdizione dello Stato di esecuzione per giudicarli. Circostanza, quest’ultima, non emergente dagli atti. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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