Preclusione dell’art. 666 non assoluta se vi sono nuovi elementi (Cass. pen. Sez. I n. 30331 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione stabilita dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a una nuova pronuncia sul medesimo petitum, che legittima la declaratoria de plano di inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate, non è assoluta. Essa opera soltanto allo stato degli atti, con la conseguenza che la prospettazione di nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti ma diversi da quelli già presi in considerazione, comporta che il provvedimento possa essere assunto solo all’esito di procedimento camerale in contraddittorio. Il principio, fissato in materia di esecuzione, vale anche per i provvedimenti in materia di sorveglianza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Tribunale di sorveglianza di Milano un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale l’ha dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che sullo stesso petitum aveva già provveduto il Tribunale di sorveglianza di Bologna con precedente ordinanza.
Contro il decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., degli artt. 47 l. n. 354 del 1975 e 678 cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione. All’istanza erano allegati elementi nuovi: certificato di residenza anagrafica, contratto di locazione registrato, nuova attività lavorativa e dichiarazione di disponibilità a collaborare con l’Uepe. Il decreto, secondo la difesa, non spiegava perché tali elementi non fossero rilevanti.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il collegio osserva che nessuna preclusione poteva derivare alla decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano dalla pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Bologna, perché la nuova richiesta si fondava su elementi diversi rispetto a quelli considerati in precedenza: la stabile residenza e lo svolgimento di attività lavorativa dipendente non erano stati valutati ai fini del rigetto della misura.
Il percorso argomentativo poggia su un principio già fissato in materia di esecuzione, esteso ai provvedimenti di sorveglianza: la preclusione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non è assoluta, ma opera soltanto allo stato degli atti. La dichiarazione de plano di inammissibilità è consentita per le istanze meramente reiterative di altre già rigettate, non quando vengano prospettati nuovi elementi di fatto.
In presenza di tali elementi, il provvedimento può essere adottato solo all’esito di procedimento camerale in contraddittorio. La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834, che ha enunciato il medesimo principio. L’attività istruttoria non può quindi essere impedita in radice dalla sola identità del petitum.
Ne deriva l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano, che dovrà procedere in contraddittorio e valutare i nuovi elementi prospettati.
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Nota della Redazione
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