Inammissibili i motivi su attenuanti generiche e sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. VII n. 23156 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili per aspecificità. In tema di sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, i limiti di pena entro cui i benefici possono essere concessi sono quelli complessivi stabiliti dalla legge e non attengono alla pena residua da scontare. Ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevano l’assenza di fatti positivi da valorizzare e la presenza di precedenti penali specifici, nonché la gravità del reato. Il danno morale può incidere sulla valutazione complessiva ai fini della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di furto con strappo. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 06/10/2025, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
Il ricorso investe la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione, e il diniego delle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La censura è manifestamente infondata: oltre al delitto di ricettazione, il ricorrente ha un precedente per un altro furto, quindi due precedenti della stessa indole ostativi; rileva inoltre la congrua argomentazione della Corte territoriale sulla obiettiva gravità del fatto, costituita dalla sottrazione con destrezza del cellulare a una donna di sessantacinque anni.
Il secondo motivo, relativo all’omessa concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile a fronte delle logiche argomentazioni della Corte territoriale: l’assenza di fatti positivi da valorizzare, la presenza di diversi e specifici precedenti penali e la gravità del reato commesso.
Il terzo motivo, sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen., è manifestamente infondato. Sul piano del danno patrimoniale non è stato accertato il valore del cellulare sottratto, peraltro funzionante; è stato considerato anche il danno morale subito dalla vittima, che si è vista sottrarre il telefono mentre lo teneva in mano. La Corte ribadisce che il danno morale può incidere sulla valutazione complessiva ai fini della concessione della circostanza attenuante, richiamando Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Rv. 286643.
Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. per la mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione. Il motivo è manifestamente infondato: i limiti di pena rispetto ai quali tali istituti operano sono quelli complessivi e non attengono alla pena residua da scontare, come assunto dall’imputato.
Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981 e sul diniego delle pene sostitutive, è aspecifico perché privo di concreto confronto con l’ampia motivazione della Corte territoriale. La memoria difensiva non consente conclusioni differenti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 175 c.p. – Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale