Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Toscana n. 351 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso determina l’improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Il giudice non può esaminare il merito delle censure, anche quando queste coinvolgano questioni di compatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione. La pronuncia si esaurisce in una decisione di rito, che accerta la caducazione dell’interesse alla decisione e non si estende alla fondatezza delle domande. La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo, ha impugnato davanti al TAR Toscana le determinazioni con cui il Comune ha individuato al 31.12.2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo e sportivo. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti la società ha chiesto, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, l’accertamento della natura del rapporto concessorio e la condanna dell’ente al rilascio di nuovi titoli con rinnovo automatico, prospettando la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria il 23 dicembre 2025, dichiarando di non avere più interesse al ricorso. All’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato, con memoria depositata il 23 dicembre 2025, di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale sopravvenuta dichiarazione incide sull’interesse a ricorrere, che costituisce condizione dell’azione.

Il giudice applica il consolidato orientamento secondo cui il venir meno dell’interesse alla decisione, per fatti sopravvenuti o per scelta della stessa parte, rende il ricorso improcedibile. La pronuncia ha quindi natura meramente processuale e non investe il merito delle questioni prospettate.

Il Collegio richiama gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., che consentono la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il ricorso sia manifestamente improcedibile. La dichiarazione della parte integra esattamente tale ipotesi.

Nessuna delle articolate censure di illegittimità europea, di disapplicazione o di rinnovo automatico dei titoli concessori viene esaminata: la caducazione dell’interesse preclude ogni valutazione sul merito. Le questioni sollevate dalla ricorrente restano pertanto assorbite.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione, in considerazione dell’esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti. Il dispositivo dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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