Silenzio sull’autorizzazione unica ex art. 208 T.U.A. e poteri sostitutivi (C.G.A.R.S. n. 72 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208, comma 10, d.lgs. n. 152/2006, la mancata attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 5, d.lgs. n. 112/1998 non preclude al richiedente la tutela giurisdizionale avverso il silenzio dell’amministrazione originariamente competente. Lo scadere del termine non comporta il venire meno del potere dell’autorità competente, poiché la previsione del potere sostitutivo è diretta a tutelare l’interesse pubblico coinvolto nel procedimento. La consumazione del potere si verifica soltanto nel momento in cui si insedia l’autorità deputata all’esercizio del potere sostitutivo. Ne consegue che la facoltà riconosciuta al privato di eccitare i poteri sostitutivi non riduce gli strumenti di garanzia a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato, con istanza del 28 giugno 2023, domanda di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di oli esausti, di messa in riserva di rifiuti e di un impianto di transito di categorie 1 e 3. Decorso il termine di legge senza alcun riscontro, diffidava l’amministrazione regionale a concludere il procedimento, avvertendo che in difetto avrebbe adito l’autorità giudiziaria avverso il silenzio inadempimento.
Il TAR Sicilia, Sez. II, con sentenza n. 143/2025, dichiarava inammissibile il ricorso per silenzio, rilevando la mancata proposizione dell’istanza di attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 5, d.lgs. n. 112/1998, richiamato dal comma 10 dell’art. 208 del T.U.A. La società propone appello, contestando la conferenza del precedente invocato dal giudice di primo grado e deducendo una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre tipologie di titoli autorizzatori unitari.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello e riforma la pronuncia di inammissibilità. Il Collegio rileva che le conclusioni del TAR non trovano conferma nel precedente richiamato, il quale, al contrario, evidenzia come lo scadere del termine non comporti il venire meno del potere dell’autorità competente.
L’argomentazione muove dalla ratio dell’art. 5, d.lgs. n. 112/1998: la previsione del potere sostitutivo tutela l’interesse pubblico coinvolto nei procedimenti autorizzatori, non già l’interesse del privato istante. L’attivazione del potere sostitutivo spetta all’autorità statuale e risponde a una logica di tutela dell’interesse pubblico, non di soddisfazione della pretesa del richiedente.
Da qui il principio per cui, nella materia considerata, è preminente l’interesse alla conclusione del procedimento. L’esercizio del potere resta in capo all’autorità originariamente individuata come competente a provvedere. La consumazione del potere si produce soltanto nel momento in cui si insedia l’autorità deputata all’esercizio del potere sostitutivo, e da quel momento soltanto.
Ne discende che non può ritenersi preclusa al richiedente la tutela avverso l’inerzia dell’amministrazione competente rimasta inerte. Né la possibilità riconosciuta al privato di eccitare i poteri sostitutivi del Consiglio dei ministri può costituire argomento per ridurre gli strumenti di garanzia a fronte dell’inadempimento.
In applicazione di tali principi, il Collegio ordina all’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di infruttuosa scadenza del termine, nomina sin d’ora il Prefetto di Palermo quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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