L’interdittiva antimafia si fonda su giudizio prognostico unitario e non atomistico (TAR Puglia n. 202 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di legittimità dell’informativa antimafia si svolge su una valutazione unitaria e non atomistica degli elementi indiziari, ciascuno dei quali acquista valenza nella connessione con gli altri. La prognosi di pericolo di condizionamento mafioso risponde a una logica di massima anticipazione della tutela e si fonda sulla regola causale del più probabile che non, restando estranea al sistema delle informazioni antimafia qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria al di là del ragionevole dubbio. Non è necessaria la prova dell’effettivo pagamento del pizzo: è sufficiente il rischio che l’attività d’impresa agevoli, anche indirettamente, le attività criminali. Le iniziative di self cleaning non escludono il pericolo se la compagine resta legata all’imprenditore di riferimento. Il mero decorso del tempo è elemento neutro, salvo che sia corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari.

Il Fatto

La società ricorrente, cooperativa operante nei servizi di pulizia e sanificazione per enti pubblici, impugnava l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Foggia nel febbraio 2023, con la quale era stata respinta anche l’istanza di iscrizione nella white list e disposta la cancellazione dall’elenco dei richiedenti. Il provvedimento valorizzava il contesto territoriale di radicamento della criminalità mafiosa foggiana e il rinvenimento, in una lista delle estorsioni sequestrata nel 2018, della dicitura riferita alla cooperativa con l’indicazione di una somma periodica.

Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava il diniego di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori e le note con cui Consip e Regione Sardegna avevano invitato alla sostituzione della consorziata. Su tali note la parte dichiarava a verbale la cessazione della materia del contendere. Il ricorso si fondava su tre motivi: l’errata lettura degli indizi, la violazione dell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011 in tema di self cleaning e la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del medesimo decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce le coordinate ermeneutiche in materia. Gli elementi sintomatico-presuntivi vanno considerati in modo unitario, cosicché ciascuno acquisisca valenza nella connessione con gli altri, come affermato dal Consiglio di Stato sez. III n. 8423 del 2023 e dalla sez. III n. 8644 del 2023. Solo il venir meno di molti dei tasselli del quadro indiziario rende il ragionamento inattendibile. L’interdittiva è inoltre motivata per relationem agli atti istruttori, secondo il richiamo a Consiglio di Stato sez. III n. 6740 del 2020.

Applicando tali criteri, il Tribunale respinge le censure. La denuncia contro ignoti presentata dall’imprenditore di riferimento non è l’unica circostanza incontrovertibile: risultano accertati il controllo del territorio, la cassa comune fra le batterie mafiose, la contabilizzazione dei proventi mediante la lista delle estorsioni e lo scioglimento del Comune per infiltrazione mafiosa. La cooperativa ricorrente presenta cointeressenze economiche con altro gruppo imprenditoriale, e il suo dominus è stato più volte nominato nelle conversazioni fra gli affiliati, senza che abbia mai denunciato alcuno per tali affermazioni.

Quanto alla reticenza, il Collegio ritiene irrilevante che essa derivi da contiguità soggiacente o da compiacenza: rileva solo che l’impresa si sia collocata in quella zona grigia ai margini dell’illegalità che la rende adiacente alla criminalità e soggetta al rischio di agevolarla. Non occorre la prova del pagamento del pizzo, poiché la regola del più probabile che non comprende anche il rischio che il finanziamento avvenga o si ripeta.

Il motivo sull’attualità del rischio è infondato: il decorso del tempo, piuttosto esiguo, è elemento neutro e non smentisce da solo la persistenza dei legami, considerata la stabilità di contenuti e mutevolezza di forme dell’infiltrazione mafiosa, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 2712/2022. Sul self cleaning, la sostituzione del Presidente non è sufficiente: solo questi è soggetto esterno, mentre la vicepresidente è ex dipendente e la compagine resta invariata, con intrecci familiari e di controllo che confermano la persistenza del peso dell’imprenditore. Infine, l’art. 94-bis presuppone un’agevolazione occasionale, che va esclusa quando i legami hanno carattere stabile e strutturale, come nel caso di specie. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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