Il commissariamento del Comune inerte è atto dovuto per l’adesione all’ATI (TAR Sicilia n. 1563 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, la scelta del modello di gestione e del soggetto affidatario compete all’ente di governo dell’ambito, cui i singoli Comuni partecipano a monte tramite il proprio rappresentante in Assemblea. Gli atti che il Consiglio comunale è chiamato ad adottare a valle costituiscono esecuzione vincolata di quella scelta e non ammettono un potere di veto successivo. Il Comune che non vi provveda resta inadempiente e il commissariamento disposto in suo luogo costituisce atto dovuto, in funzione del carattere unitario della gestione e degli obiettivi del PNRR. La mera espressione di un indirizzo politico da parte dell’Assemblea territoriale idrica, priva di deliberazione finale sull’affidamento, integra inerzia e non vincola l’operato del commissario.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna il decreto assessoriale con cui la Regione Siciliana ha nominato un commissario ad acta per il compimento degli adempimenti necessari all’adesione del Comune alla costituenda società mista pubblico-privata Messinacque s.p.a., nonché la delibera con cui il commissario ha disposto tale adesione per la gestione del servizio idrico integrato dell’ambito di Messina.

Il Comune deduce l’insussistenza dei presupposti del potere sostitutivo, l’illegittimità dell’esercizio dello stesso nei confronti di un singolo ente locale anziché dell’organo di governo dell’ambito, la lesione dell’autonomia comunale a fronte di una delibera consiliare di non adesione, i difetti di motivazione della scelta del modello e la mancanza di un effettivo controllo pubblico nella governance della società. Respinge l’istanza cautelare monocratica e poi quella collegiale, con fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5570/2018 e TAR Molise n. 182/2023, rileva che la pubblicazione on line non prevista dalla legge non assume valore conoscitivo opponibile erga omnes. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto, che l’eccepiente deve provare in modo certo e rigoroso. Mancando tale prova, il ricorso è tempestivo.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo dagli artt. 147, 149-bis, 153 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 fino all’art. 14 della legge n. 142/2022, che impone all’ambito l’adozione degli atti di affidamento entro termini perentori. In Sicilia l’ente di governo è l’Assemblea Territoriale Idrica. Alla data della nomina commissariale l’ATI non aveva adottato determinazioni finali: le deliberazioni di indirizzo non erano mai sfociate in una concreta scelta del modello né in un affidamento, integrando così l’inerzia presupposta dalla legge.

La Corte esclude che la volontà espressa in precedenza dall’Assemblea potesse vincolare il commissario, trattandosi di mero indirizzo politico. Il modello misto adottato conserva la partecipazione pubblica maggioritaria ed è congruamente motivato; la conformità è stata verificata dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e la relazione è stata inoltrata all’AGCM senza rilievi.

Il passaggio centrale riguarda i rapporti tra ente di governo e Comuni: la trama legislativa impone ai singoli enti locali l’adesione alla scelta compiuta a monte, salve le ipotesi residuali di gestioni autonome (Cons. Stato, Sez. II, n. 7476 del 2021). Il carattere unitario della gestione impedisce a un Comune dissenziente di discostarsene in Consiglio: il commissariamento è pertanto atto dovuto. Infine, la censura di incompetenza dell’Assessorato è respinta in forza del trasferimento dei poteri sostitutivi già dell’ARRA (l.r. n. 19/2008), confermati dal C.G.A.R.S. n. 545 e n. 550 del 2011. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *