Piani di massima occupabilità e assentibilità zero sottratti al sindacato di legittimità (TAR Lazio n. 3295 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I piani di massima occupabilità e le allegate schede di dettaglio, quando contengono prescrizioni immediatamente preclusive dell’assentibilità dell’occupazione di suolo pubblico, non hanno valenza meramente pianificatoria, ma anche cogente e prescrittiva. Essi costituiscono una pianificazione lato sensu urbanistica, connotata da lata discrezionalità, e le relative scelte sono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La vetustà della scheda di piano non ne determina l’illegittimità, ma legittima semmai l’istanza di revisione. L’atto amministrativo a motivazione plurima è sorretto dalla legittimità di una sola delle ragioni indipendenti, con superfluità dell’esame delle censure rivolte alle altre.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un locale in Largo Angelicum e ha chiesto il rilascio di una concessione di occupazione permanente di suolo pubblico. Con nota del 9 giugno 2022 l’amministrazione capitolina ha dichiarato improcedibile la domanda, per due ragioni autonome: l’assenza dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente impossibilità di ottenere la concessione ai sensi del regolamento Cosap, e l’inserimento dell’area tra i toponimi a assentibilità zero in forza della deliberazione di Giunta comunale n. 139/2006.
La società ha impugnato la nota, la deliberazione del 2006 e l’art. 11 della D.A.C. n. 21/2021, deducendo violazioni procedimentali, eccesso di potere e illegittimità della scheda di piano, sostenuta da una perizia giurata. La Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2736 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal carattere plurimotivato del provvedimento impugnato. In presenza di più ragioni indipendenti e autonome, la legittimità di una sola è sufficiente a sorreggere l’atto; il rigetto delle censure contro una di esse rende superfluo l’esame delle altre. È quindi dirimente il secondo capo del diniego, fondato sull’assentibilità zero.
Il quarto motivo, non articolato in via subordinata, va esaminato per primo secondo il criterio della priorità logica. La ricorrente contesta l’erroneità della scheda di piano, la sua risalente approvazione e l’assenza di adeguata motivazione, invocando i criteri degli artt. 12 e 13 della D.A.C. n. 21/2021.
La doglianza non è accolta. I piani di massima occupabilità rispondono all’esigenza di individuare forme omogenee di fruizione degli spazi pubblici, tutelando il patrimonio storico, culturale e ambientale e assicurando l’equilibrio tra attività commerciali, traffico urbano e residenzialità. I criteri non si esauriscono nel passaggio dei mezzi di soccorso, ma ricomprendono la salvaguardia delle aree di pregio e la promozione delle attività legate alle tradizioni locali. Si tratta di discrezionalità ampia, con scelte sottratte al sindacato di legittimità salvo errori di fatto o abnormi illogicità.
Nel caso concreto la deliberazione n. 139/2006 ha escluso l’occupazione in considerazione dell’alto pregio storico-monumentale e artistico-culturale dei siti, tra i quali Largo Angelicum. La motivazione non è apodittica né illogica. Quanto alla vetustà della scheda, il privato può istare per la sua revisione, ma non invocare l’annullamento in sede giurisdizionale. Né rileva il nuovo regolamento sulle occupazioni, che ha espressamente fatto salva la deliberazione del 2006.
Il primo motivo, di natura procedimentale, si scontra con l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: per la natura vincolata del provvedimento è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Gli ulteriori motivi, volti a contestare il primo capo del diniego, restano assorbiti dal carattere plurimotivato dell’atto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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