Insufficienti indizi di appartenenza a gruppo imprenditoriale mafioso per l’interdittiva (TAR Campania n. 5058 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva non può fondarsi esclusivamente sul rapporto di parentela tra il socio unico dell’impresa colpita e un soggetto ritenuto contiguo alla criminalità organizzata, quando manchino elementi indiziari specifici che dimostrino l’attuale inserimento della società nella “regia unitaria” del gruppo imprenditoriale. Il pericolo di infiltrazione mafiosa, valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, esige una prognosi assistita da indizi gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficienti né il mero legame familiare né la pregressa collaborazione imprenditoriale interrottasi da anni. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può essere giustificata da ragioni di urgenza meramente stereotipate o dalla partecipazione al procedimento riguardante altra società del medesimo gruppo, allorché l’autonomia della società ricorrente non sia stata adeguatamente verificata. L’art. 94.1 d.lgs. n. 159/2011, in tema di esclusione dei divieti e delle decadenze per mancanza di mezzi di sostentamento, si applica esclusivamente alle imprese individuali e non alle società di capitali.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione di carburanti, ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Caserta ha comunicato la sussistenza a suo carico delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti, tra cui il verbale del Gruppo interforze. La misura interdittiva si fondava sull’assunto che la società facesse parte di un più ampio gruppo imprenditoriale riconducibile alla regia unitaria del fratello del suo socio unico, soggetto gravato da pregiudizi penali e destinatario di procedimenti di prevenzione. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta si sono costituiti per resistere, mentre la società controinteressata non è comparsa. La Sezione ha accolto la domanda cautelare ai limitati effetti dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, ritenendo il provvedimento interdittivo fondato su un quadro indiziario non idoneo a sostenere la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale compiuta dalla Prefettura. La misura traeva il suo unico presupposto dal postulato inserimento della società ricorrente nell’unitario gruppo di imprese guidato dal fratello del socio unico, ma nel provvedimento non emergevano riscontri circostanziati di infiltrazione a carico della società o del suo socio unico.

Il Tribunale ha rammentato che il pericolo di infiltrazione mafiosa va desunto da un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che richiede indizi gravi, precisi e concordanti, secondo lo standard del “più probabile che non”, richiamando sul punto il consolidato orientamento del Consiglio di Stato. Ha altresì evidenziato la tipizzazione giurisprudenziale degli elementi indiziari valorizzabili, tra cui le vicende anomale nella struttura e gestione dell’impresa e i rapporti di parentela, solo quando assumano intensità tale da far ritenere esistente una conduzione familiare.

Nella specie, i soli elementi addotti a sostegno dell’interdittiva erano il rapporto di fratellanza e la pregressa collaborazione imprenditoriale tra il socio unico della ricorrente e il soggetto ritenuto contiguo alla criminalità organizzata. Il Collegio ha osservato che la collaborazione risultava interrotta da anni, come documentato dai verbali di assemblea della società comune dal 2022 al 2025, dai decreti ingiuntivi ottenuti dalla società amministrata dal socio unico nei confronti di società riconducibili al fratello e dalla denuncia sporta per la falsificazione della dichiarazione di recesso. Significativo anche il sequestro per equivalente della quota del 50% del fratello, disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non esteso alla quota dell’altro socio.

Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha ritenuto che le esigenze di celerità fossero state addotte con formule stereotipate e che la partecipazione al procedimento riguardante altra società non escludesse la necessità di assicurare il contraddittorio alla ricorrente, trattandosi di società autonome. Analogamente, ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata valutazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, atteso il venir meno del presupposto della “regia familiare clanica”. Ha invece respinto il terzo motivo, relativo all’art. 94.1 del d.lgs. n. 159/2011, limitato alle imprese individuali e non estensibile alle società a responsabilità limitata, nonché il settimo e l’ottavo motivo, concernenti rispettivamente il preteso contrasto con la CEDU e l’incostituzionalità dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, questione dichiarata manifestamente infondata alla luce del percorso di tipizzazione giurisprudenziale dell’istituto.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’interdittiva impugnata e degli atti presupposti, e compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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