Ottemperanza per la Carta del Docente: il TAR ordina al Ministero l’esecuzione del giudicato (TAR Sardegna n. 393 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, legittima la proposizione del ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a. avverso l’Amministrazione rimasta inerte. Accolta la domanda, il giudice amministrativo ingiunge all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro il medesimo termine dilatorio e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, può nominare sin da subito un commissario ad acta, il quale, quale organo ausiliario del giudice, provvede in via sostitutiva, anche mediante il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La natura seriale e standardizzata del contenzioso relativo alla Carta Elettronica del Docente può giustificare la riduzione equitativa dei compensi professionali.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di euro 1.000,00. La sentenza, notificata alla sede dell’Amministrazione in data 11 giugno 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante l’infruttuoso decorso del termine di legge e l’avvenuto pagamento delle sole spese di lite, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale. La ricorrente proponeva, quindi, ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Accertata la rituale instaurazione del giudizio e la persistente inerzia dell’Amministrazione, non risultando atti di esecuzione, il TAR ha accolto il ricorso, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin da ora il commissario ad acta nell’identificato Responsabile della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni per provvedere, con espressa previsione della possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato d.l., in caso di incapienza dei fondi destinati.
Da ultimo, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta ad euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La riduzione è motivata dalla natura standardizzata e seriale del contenzioso, per il quale l’attività difensiva ha mostrato un elevato grado di ripetitività.
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Nota della Redazione
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