Spese di ottemperanza e soccombenza virtuale quando manca la prova del pagamento (Cons. Stato n. 10097 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale presuppone l’accertamento della data dell’adempimento. L’autorizzazione al pagamento non prova che il pagamento sia stato eseguito, sicché non dimostra l’anteriorità dell’adempimento rispetto alla notifica del ricorso. Il capo della sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, non impugnato, passa in giudicato e implica l’accertamento che il pagamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso; la relativa condanna alle spese non può essere contestata in via autonoma. È pertanto inammissibile l’appello del Ministero che censuri solo il capo sulle spese.

Il Fatto

Il Ministero dell’economia e delle finanze appella in via parziale la sentenza del TAR Umbria n. 856/2024, limitatamente al capo che lo ha condannato alle spese. Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l’ottemperanza al decreto della Corte di appello di Perugia n. 160/2020, recante condanna al pagamento di un indennizzo per irragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001. Il TAR, su richiesta dello stesso Ministero, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e liquidato le spese in favore del ricorrente sulla base della soccombenza virtuale.

L’appellante sostiene che non vi sarebbe alcuna soccombenza virtuale, perché il debito da indennizzo sarebbe stato assolto in data anteriore alla notifica e al deposito del ricorso di ottemperanza. La controparte non si è costituita in appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la sospensione del processo. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025 convertito in legge n. 148/2025, sospende le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i crediti liquidati a norma della stessa legge. Nella specie, tuttavia, il credito da indennizzo era già integralmente soddisfatto: oggetto del contendere è la sola condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, resa prima dell’entrata in vigore della disciplina sospensiva. Il giudizio, inoltre, non attiene alla fase esecutiva di quel capo, ma alla cognizione sulla debenza delle spese.

Nel merito l’appello è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Il ricorso di primo grado era stato notificato e depositato in data 5.7.2023. In quel giudizio il Ministero aveva chiesto la cessazione della materia del contendere ed esibito due autorizzazioni di pagamento, una del 10.8.2022 e una del 18.7.2023. Da tali atti emerge solo la data di autorizzazione, non quella di effettiva esecuzione del pagamento: manca quindi la prova che l’adempimento sia intervenuto prima della proposizione del ricorso.

Il Collegio rileva poi un profilo di contraddittorietà. Se il pagamento fosse avvenuto prima del ricorso di ottemperanza, il ricorso sarebbe stato inammissibile; se è avvenuto dopo, l’esito è la cessazione della materia del contendere. Il Ministero, in primo grado, ha chiesto proprio quest’ultima e non ha mai dedotto l’anteriorità del pagamento.

Il Ministero non impugna la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma solo la condanna alle spese. Il capo non appellato è pertanto passato in giudicato e implica l’accertamento che il pagamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza. Tale accertamento non è più contestabile in forza del giudicato.

L’appello è infine infondato nel merito, perché dall’autorizzazione del 10.8.2022 non si desume che in quella data il pagamento sia stato effettuato. Il Consiglio di Stato respinge il gravame e non pronuncia sulle spese in difetto di costituzione della parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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