Gara con unica offerta e facoltà di non aggiudicare per inidoneità (TAR Lombardia n. 1009 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023, quando nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, sempre che la facoltà sia prevista nel bando o nel disciplinare e sia esercitata entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni. Il giudizio di inidoneità dell’unica offerta costituisce ragione fondante della decisione e la sua trasposizione nel verbale della commissione, portato a conoscenza del concorrente solo in giudizio, non integra un’integrazione postuma della motivazione. La brevità del tempo dedicato dalla commissione all’esame dell’offerta non invalida il giudizio, salvo che alla rapidità si accompagni un esito irrazionale o illogico, e la contestazione deve investire il risultato della valutazione. Il difetto di motivazione analitica su singoli profili dell’offerta non travolge il giudizio di inidoneità quando questo si fondi su ulteriori e autonomi rilievi di inadeguatezza.
Il Fatto
La società di gestione aeroportuale indice una procedura aperta per la fornitura di un sistema di controllo degli accessi e relativa manutenzione, di valore stimato pari a 1.250.000,00 euro oltre IVA. Alla gara partecipa un solo concorrente. La commissione, dopo l’esame della documentazione amministrativa, nella seduta dedicata all’offerta tecnica rileva numerose carenze e propone di non procedere all’aggiudicazione.
Con una nota brevissima del direttore generale, la stazione appaltante comunica di non aggiudicare l’appalto, richiamando l’art. 16 del disciplinare e rilevando che era pervenuta una sola offerta. Il concorrente impugna la nota e, in via presupposta, il bando e il disciplinare, ove interpretati nel senso di consentire la mancata aggiudicazione senza valutazione dell’interesse pubblico. Costituitasi la resistente, il ricorrente estende poi l’impugnazione ai verbali di gara e all’atto di nomina della commissione, acquisiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo ruota attorno all’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023, che subordina la facoltà di non aggiudicare a tre presupposti: previsione nel bando o invito, assenza di offerte convenienti o idonee, esercizio entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni. Il Collegio li verifica analiticamente e li ritiene tutti sussistenti. L’art. 16 del disciplinare contempla due ipotesi distinte: la prima legata alla sola offerta valida, la seconda all’inidoneità di tutte le offerte, con espresso richiamo alla disposizione del codice.
La decisione impugnata si fonda sulla seconda ipotesi, non sul dato numerico della partecipazione. Tra la valutazione della commissione e la nota del direttore generale trascorrono meno di trenta giorni. Il verbale di inidoneità precede e sostiene la scelta, senza che risultino valutazioni ulteriori. La sua produzione in giudizio non costituisce integrazione postuma della motivazione: la motivazione esisteva e il giudizio ne ha solo reso nota la portata al concorrente.
Sui motivi aggiunti, il Collegio esclude il difetto di competenza dei commissari. La società resistente opera nel settore speciale degli aeroporti e, non essendo amministrazione pubblica, non è soggetta all’obbligo di nomina di una commissione ex art. 167, comma 1, lett. a, d.lgs. 36/2023. In ogni caso i curricula documentano esperienza specifica. La doglianza sulla durata dell’esame si infrange sul principio per cui il tempo è fattore estrinseco, rilevante solo se alla rapidità si accompagni un esito illogico, richiamandosi Cons. Stato, sez. VI, n. 3203 del 2013 e Cons. Stato, sez. V, n. 1323 del 2020.
Quanto al tastierino numerico dei lettori di badge, la censura è fondata: il capitolato non vieta il tastierino sui lettori base. Il rilievo però non travolge il giudizio, che poggia su ulteriori profili di inadeguatezza. Analogamente, l’assenza del confronto a coppie e di valutazioni individuali si spiega con l’impossibilità di applicare il metodo in presenza di un solo concorrente, restando assorbite le valutazioni nella decisione collegiale secondo Cons. Stato, Ad. Pl., n. 16 del 2022. Infine, il soccorso istruttorio non era esperibile, perché avrebbe comportato integrazione dell’offerta.
Nota della Redazione
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