Interdittiva antimafia e obbligo di motivazione sulle misure collaborative (Cons. Stato n. 6035 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia costituisce extrema ratio nell’ambito del sistema di prevenzione, in forza del principio di gradualità introdotto dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011. Ne deriva, a carico dell’Amministrazione, uno specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale, e sull’idoneità della sola misura interdittiva a fronteggiare il pericolo di infiltrazione. Tale obbligo permane anche quando l’operatore economico non abbia partecipato al procedimento. Esso può dirsi assolto solo quando emerga un legame strutturale, organico o duraturo tra impresa e criminalità organizzata, con riferimento alla continuità dei rapporti con soggetti controindicati e al condizionamento della gestione aziendale. Non è sufficiente una valutazione implicita del Prefetto, che finirebbe per sterilizzare la garanzia di un approccio graduale alla prevenzione.
Il Fatto
Una società operante nel settore della compravendita immobiliare e della costruzione edile ha impugnato dinanzi al TAR per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, il provvedimento di interdittiva antimafia emesso dal Prefetto di Reggio Emilia nel gennaio 2023, unitamente agli atti presupposti e connessi.
L’atto prefettizio si fondava su una complessa attività istruttoria che aveva evidenziato un pericolo di infiltrazione mafiosa desunto dal profilo personale e dai precedenti di polizia del marito convivente della legale rappresentante e del fratello della stessa, titolare di una quota societaria minoritaria, nonché da rapporti di parentela, affinità e frequentazione con soggetti legati a consorterie di stampo ‘ndranghetistico e da cointeressenze economiche con imprese già destinatarie di misure di prevenzione. Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento alla luce del principio del “più probabile che non” e giudicando legittima la mancata adozione delle misure di prevenzione collaborativa. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente, per ragioni di ordine logico, il motivo relativo all’astratta configurabilità dei presupposti dell’interdittiva, rigettandolo. Il Collegio ha osservato che le circostanze sopravvenute, come la cessione delle quote da parte del fratello, non assumono rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado. Gli elementi indiziari, complessivamente considerati, rendono probabile il rischio di condizionamento mafioso: se nessuno di essi, isolatamente, sarebbe idoneo a fondare una prognosi negativa, l’abbondanza degli indici sintomatici può astrattamente giustificare il provvedimento.
La Corte ha precisato che i meri rapporti di parentela non giustificano l’adozione dell’interdittiva, ma nel caso di specie il marito dell’amministratrice era anche in rapporti di affari con lei, mentre il fratello era proprietario di una quota societaria. I problemi di tossicodipendenza di quest’ultimo rappresentano un’ulteriore circostanza da cui desumere il rischio di una contiguità quantomeno “soggiacente”, giacché i soggetti con tali problematiche sono maggiormente a rischio di subire manipolazioni e ricatti. I rapporti con società controindicate, considerati complessivamente e unitamente alla situazione familiare, rafforzano il timore di contiguità.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’informativa antimafia attesta la sussistenza di tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi gestionali, con la conseguenza che occorre provare non già l’intervenuta infiltrazione, bensì la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza, da considerare in modo unitario e non atomistico (Cons. Stato, Sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8052).
È invece fondato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011. Con tale norma il legislatore ha introdotto un principio di gradualità delle misure prefettizie, in applicazione del quale l’informativa interdittiva è divenuta extrema ratio, da limitare alle situazioni più gravi. Sussiste, pertanto, uno specifico onere motivazionale sull’insussistenza delle condizioni per le misure collaborative e sull’idoneità della sola misura interdittiva a far fronte al pericolo (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2025, n. 7330; id., 3 settembre 2025, n. 7195; id., 7 luglio 2025, n. 5836; id., 19 febbraio 2025, n. 1409; id., 21 gennaio 2025, n. 427). Tale obbligo permane anche quando l’operatore non abbia partecipato al procedimento.
Nel provvedimento impugnato manca qualsiasi riferimento alle misure di prevenzione collaborativa e finanche all’art. 94-bis. Non può ritenersi sufficiente una presunta valutazione implicita, che, se generalizzata, finirebbe per sterilizzare la garanzia di un approccio graduale. In riforma della sentenza del TAR, l’interdittiva è annullata, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.