Ricorrezione concorso polizia, sorteggio degli elaborati va svolto in seduta pubblica (TAR Lazio n. 1695 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sorteggio degli elaborati da sottoporre a nuova correzione, disposto in esecuzione di un giudicato amministrativo a tutela dell’imparzialità della valutazione concorsuale, deve svolgersi in seduta pubblica e con redazione di verbale. La sua esecuzione da parte di un unico soggetto, in assenza di terzi e di pubblicità, vanifica la funzione di garanzia della procedura di sorteggio e vizia la ricorrezione. L’assenza di verbalizzazione delle operazioni di imbustamento e anonimizzazione non consente di affermare il rispetto del principio dell’anonimato; grava sul candidato l’onere di offrire un principio di prova sulla concretezza del pericolo, desumibile anche da elementi indiziari. Accertata la violazione, il giudizio di inidoneità va annullato e la ricorrezione va affidata a una Commissione diversa, con modalità idonee a garantire l’anonimato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato al concorso interno per titoli ed esame per 1400 posti di Vice-Ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013, ed era stato escluso per non aver superato la prova scritta.
Con sentenza di questo Tribunale n. 4002/2019 la sua valutazione era stata annullata, con ordine di nuova correzione dell’elaborato da parte di una diversa Commissione, unitamente ad altri compiti anonimi estratti a sorte, al fine di assicurare il rispetto dell’anonimato. Eseguita la ricorrezione, l’Amministrazione comunicò una nuova esclusione. Il ricorrente ha impugnato il nuovo giudizio di inidoneità, deducendo violazione delle regole sull’anonimato, difetto di trasparenza nelle operazioni propedeutiche e elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso la causa applicando il principio della ragione più liquida, esaminando prioritariamente le censure relative alle modalità con cui si era svolta la ricorrezione.
La pronuncia di esecuzione aveva imposto una nuova correzione da parte di una Commissione diversa e la contestuale correzione di elaborati anonimi estratti a sorte. Tale prescrizione perseguiva un duplice fine: garantire l’anonimato delle prove scritte, diretto portato del principio di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità, e impedire che una scelta ad hoc dei temi da ricorreggere orientasse la percezione dei Commissari.
Nel caso concreto la documentazione prodotta dall’Amministrazione non dimostra il rispetto di quelle prescrizioni. Il Collegio ha ritenuto significativo che le operazioni di sorteggio, anonimizzazione e preparazione delle buste siano state svolte da un unico soggetto, in assenza di terzi; che sia stato negato al difensore di assistere al sorteggio; che non sia stato redatto alcun verbale. Una procedura di sorteggio prevista a tutela dell’imparzialità non può che svolgersi in seduta pubblica; la sua esecuzione non pubblica viola la regola fissata nel giudicato e già ciò basta a viziare la ricorrezione e ad annullare il giudizio di inidoneità.
Sotto distinto profilo, le modalità di preparazione delle buste e l’assenza di verbalizzazione non consentono di affermare il rispetto dell’anonimato. La giurisprudenza richiamata qualifica la violazione come illegittimità da pericolo astratto, ma esige che l’interessato offra almeno un principio di prova sulla sua possibile traduzione in concreto. Nel caso di specie la collocazione di numerosi elaborati, tra cui quello del ricorrente, alla medesima posizione all’interno delle rispettive buste rende sufficientemente concreto il pericolo di identificazione.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del giudizio di inidoneità e ordine al Ministero di provvedere a una nuova correzione da parte di una Commissione diversa.
Nota della Redazione
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