Lotto “con” acidi grassi a catena lunga: requisito minimo e non esclusivo (TAR Toscana n. 953 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella descrizione di un lotto di gara la preposizione “con” un determinato elemento nutrizionale individua un requisito minimo e non esclusivo: essa indica la presenza necessaria di quell’elemento, non l’esclusione di altri. L’amministrazione aggiudicatrice non viola la lex specialis ammettendo l’offerta di un prodotto che, oltre al contenuto prescritto, ne rechi ulteriori, purché risponda a tutti gli specifici requisiti del lotto. La distinzione tra lotti non è compromessa quando i prodotti restano differenziati dagli altri elementi distintivi fissati nella legge di gara. Il favor partecipationis orienta tale lettura.
Il Fatto
Una società ha partecipato alla gara indetta dall’ente di supporto tecnico amministrativo regionale per la fornitura di sacche per nutrizione parenterale, con riferimento al lotto n. 7, avente ad oggetto sacche con acidi grassi a catena lunga. Il lotto è stato aggiudicato a una controinteressata che ha offerto un prodotto contenente, insieme agli acidi grassi a catena lunga, anche acidi grassi a catena media e omega 3.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e, in via subordinata, gli atti di indizione della procedura, deducendo che il lotto richiedesse sacche contenenti esclusivamente acidi grassi a catena lunga, con conseguente inammissibilità dell’offerta. Ha chiesto l’esclusione della controinteressata, l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale con cui la commissione ha respinto l’istanza di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’analisi letterale della descrizione del lotto. La preposizione “con” indica la presenza di un elemento come parte integrante di un oggetto principale, ma ha valenza includente e non escludente: affermare “con x” non equivale a dire “soltanto con x”. La lex specialis ha quindi fissato un requisito minimo, non una clausola di esclusività.
L’argomento sistematico non muta l’esito. Il raffronto con gli altri lotti conferma che la specificità del lotto n. 7 riposa su ulteriori elementi distintivi, tra cui le modalità di somministrazione (via centrale), il contenuto calorico compreso tra 1200 e 1600 kcal, la concentrazione lipidica non superiore al 50% del totale e il rapporto tra calorie non proteiche e azoto. L’aggiunta di acidi a catena media e omega 3, a parità di tali prescrizioni, non fa perdere specificità al prodotto.
Il Collegio esamina poi il profilo clinico. Non risultano controindicazioni generali all’impiego di miscele composite; l’unica ipotesi prospettata riguarda pazienti allergici agli acidi a catena media e agli omega 3. Osserva tuttavia che la richiesta di sacche “con” acidi a catena lunga contraddistingueva più lotti per un totale di circa 30.000 unità, rendendo inverosimile che l’amministrazione intendesse approvvigionarsi di una tale quantità di sacche destinate a esigenze cliniche sporadiche.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce che la possibilità di offrire prodotti con contenuti lipidici ulteriori non rende l’oggetto della gara un prodotto complesso. Le sacche per nutrizione parenterale presentano variabili limitate, puntualmente individuate dalla legge di gara: il criterio del prezzo più basso resta dunque compatibile con la selezione.
I motivi aggiunti, che censurano il verbale di conferma dell’ammissibilità dell’offerta, ripropongono argomenti già respinti. La commissione non ha espresso valutazioni qualitative sul prodotto, ma si è limitata a riconoscere l’ammissibilità dell’offerta. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.
Nota della Redazione
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