Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 781 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente all’ottenimento della carta docente, l’amministrazione scolastica è tenuta a dare completa esecuzione al titolo. L’inadempimento contestato e non contestato in giudizio integra inottemperanza rilevante ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso il termine assegnato, va nominato il Commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione ai difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, una sentenza che dichiara il diritto all’ottenimento della carta docente per l’anno scolastico 2021/2022, per l’importo di euro 500,00, e condanna il Ministero resistente a mettere la somma a disposizione quale contributo alla formazione professionale.
Notificato il titolo in data 13.06.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 15.05.2025, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto soggettivo alla percezione del contributo per la formazione professionale. Richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale verifica i presupposti dell’esecuzione: la sussistenza di un titolo esecutivo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e la persistente inerzia dell’amministrazione.
Il ricorso è ritenuto fondato. La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. Il dato decisivo è processuale: a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
L’amministrazione va pertanto condannata a dare completa esecuzione alla sentenza per il contributo alla formazione, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.