Cessazione materia del contendere per pay back dispositivi medici (TAR Lazio n. 8976 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di pronunciarsi sul merito delle censure proposte. La dichiarazione di cessazione postula l’accertamento che l’interesse sostanziale azionato abbia trovato integrale soddisfazione, anche per effetto di sopravvenienze normative o provvedimentali. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della concorde indicazione delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti concernenti la disciplina del c.d. pay back sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il gravame investiva i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida per il ripiano, l’Accordo Stato-Regioni del 2019, nonché le deliberazioni delle Aziende sanitarie emiliano-romagnole di quantificazione della quota di ripiano posta a carico della medesima società. La ricorrente chiedeva altresì l’annullamento del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti e la condanna delle amministrazioni resistenti al rilascio dei documenti richiesti, con riserva di motivi aggiunti e domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che, con nota del 18 novembre 2025, la società ricorrente aveva dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, depositando l’atto in segreteria nello stesso giorno.

La decisione si fonda sul disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il quale espressamente prevede che, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiari cessata la materia del contendere. Il tribunale ha pertanto verificato la sussistenza della condizione normativa, consistente nell’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato con il ricorso.

La pronuncia non entra nel merito delle censure dedotte, in quanto la definizione in rito del giudizio per cessazione della materia del contendere prescinde dall’esame delle questioni di legittimità sollevate, assorbite dall’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Quanto alle spese di lite, il collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la concorde indicazione delle parti ed evitando, in tal modo, una statuizione condannatoria in favore della parte rimasta vittoriosa in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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