Decadenza totale dagli aiuti agricoli oltre il 20 per cento di scostamento (Cons. Stato n. 6808 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti al ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione, la decadenza totale dal regime agevolativo presuppone uno scostamento tra la superficie dichiarata nella domanda iniziale di adesione e quella effettivamente eleggibile superiore al 20 per cento; sotto tale soglia l’amministrazione può disporre soltanto la decadenza parziale, con conseguente annullamento del provvedimento che abbia recuperato integralmente le somme erogate. Nel giudizio di appello il telerilevamento mediante fotointerpretazione non è l’unico strumento di accertamento esperibile dal giudice: la verificazione disposta d’ufficio consente di rideterminare la superficie ammissibile e di verificare la sussistenza del presupposto sanzionatorio.

Il Fatto

L’appellante aveva aderito nel 1997 al regime di aiuti previsto dal Regolamento (CEE) n. 2078/92, Misura F, per il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione, integrando l’impegno con le dichiarazioni del 1998 e del 1999 per una superficie complessiva di 16,01 ettari.

Nel 2023 la Regione Basilicata aveva dichiarato la decadenza totale dal beneficio, rilevando uno scostamento del 25,97 per cento tra superficie dichiarata e superficie ammissibile, accertata mediante ortofoto e fotointerpretazioni fornite da AGEA, e aveva disposto il recupero di 147.175,46 euro per le annualità dal 1997 al 2015, oltre accessori.

Il TAR Basilicata respingeva il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. L’appellante ha proposto appello con sei motivi, poi integrati da motivi aggiunti all’esito della verificazione disposta dalla Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina prioritariamente il primo motivo di appello e i profili sviluppati con i motivi aggiunti, che ruotano attorno al difetto di istruttoria e all’assenza dei presupposti della decadenza totale.

La Sezione aveva disposto una verificazione con quesito sull’estensione dei terreni dichiarati e su quelli effettivamente eleggibili. Il verificatore, pur segnalando difficoltà tecniche e margini di incertezza, ha impiegato due metodiche distinte: l’analisi delle ortofoto, che ha indicato una superficie eleggibile di 13,284 ettari, e l’analisi multispettrale e multitemporale, che ha indicato 14,71 ettari.

Entrambi i valori confermano che la superficie eleggibile è inferiore a quella dichiarata, ma denotano uno scostamento inferiore al 20 per cento. Il Collegio rileva che le conclusioni del verificatore sono adeguatamente motivate e documentate e non contestate dalle parti.

Ne deriva l’insussistenza dei presupposti della decadenza totale ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. n. 159 del 27 marzo 1998. Il provvedimento impugnato va annullato, restando ferma la possibilità per l’amministrazione di disporre la decadenza parziale in sede di riedizione del potere. Il secondo, il terzo e il quinto motivo sono assorbiti, non potendo arrecare maggiore utilità all’appellante.

Il quarto motivo, esaminato ai fini dell’effetto conformativo, è infondato: il potere di pronunciare la decadenza non è riconducibile all’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma ha natura vincolata ed è disciplinato dal citato D.M. n. 159/1998, come già affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4639 del 2025. Il sesto motivo, sulla condanna alle spese di primo grado, è assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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