Liquidazione spese sotto i minimi tabellari e tutela giurisdizionale effettiva (Cons. Stato n. 5272 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari già previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. Il giudice che condanna alle spese deve comunque liquidare il compenso con riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, potendosene discostare solo con motivazione adeguata. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione tabellari, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti. Unico limite normativo residuo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata di importi manifestamente inferiori ai parametri lede l’effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e art. 47 CDFUE.
Il Fatto
La parte appellante, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice ordinario l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo di € 2.500,00 utilizzabile tramite la piattaforma dedicata del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Passata la sentenza in giudicato, notificata con formula esecutiva e decorso il termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva costituito la carta.
La parte ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sardegna, che ha accolto il ricorso liquidando le spese di lite in € 500,00. Avverso tale statuizione la ricorrente ha proposto appello, deducendo la violazione dei minimi tabellari e del decoro professionale, chiedendo la riliquidazione delle spese di primo grado in € 1.189,00 oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili (n. 169/2025 del 13 gennaio 2025). Il TAR dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese, potendo riconoscere i giusti motivi per la compensazione. Qualora però sia disposta la condanna al pagamento, il giudice deve attenersi al D.M. n. 55/2014, agli artt. 4 e 5, tenendo conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività, del valore dell’affare, dei risultati conseguiti e dei contrasti giurisprudenziali, con possibilità di aumento o diminuzione fino al 50 per cento.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: abrogato il sistema tariffario, i parametri ministeriali restano il riferimento per la liquidazione giudiziale, ma non sono più espressione di un vincolo inderogabile. Le previsioni dei decreti attuativi vanno lette in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza di cui agli artt. 2 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge.
Il Collegio distingue nettamente il profilo sostanziale da quello motivazionale. Sul piano della legittimità, la liquidazione in misura diversa dalle previsioni tariffarie non integra violazione di legge. Sul piano della motivazione, invece, lo scostamento apprezzabile e rilevante impone al giudice di esplicitare i criteri seguiti, fermo il solo limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta le somme simboliche.
Nel caso concreto il TAR ha liquidato le spese secondo soccombenza senza argomentare sulla quantificazione, adottando un importo manifestamente inferiore ai parametri. Tale immotivata liquidazione può intaccare l’effettività della tutela giurisdizionale, tanto più quando l’Amministrazione insista nel negare ragioni già riconosciute in giudizio, alimentando un contenzioso seriale e violando la leale collaborazione ex legge n. 241/1990. La Corte riforma pertanto la statuizione e riliquida equitativamente le spese di primo grado in € 800,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Compensa le spese del grado di appello.
Nota della Redazione
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