Ottemperanza del giudicato e interessi sulla Carta docente (TAR Calabria n. 445 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza del giudicato, l’amministrazione che abbia accreditato il beneficio economico riconosciuto dal titolo non può considerarsi integralmente adempiente ove non abbia corrisposto anche la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, computata dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il ricorso per ottemperanza, pertanto, va dichiarato parzialmente cessato per la materia del contendere quanto al capitale e accolto quanto agli accessori, con assegnazione all’amministrazione di un termine per l’adempimento e nomina, sin d’ora, del Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza, ancorché in parte virtuale per l’intervenuto accredito del beneficio.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, ha agito dinanzi al TAR Calabria per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero all’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

Costituitasi l’amministrazione con atto di mera forma, la ricorrente ha rappresentato in corso di causa l’intervenuto accredito del voucher in data 12.01.2026, documentato dalla nota dell’ATP di Reggio Calabria. Alla camera di consiglio il difensore ha tuttavia insistito per la decisione, deducendo il mancato pagamento di interessi e rivalutazione monetaria. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il titolo è passato in giudicato, è stato notificato ritualmente ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Sussistono dunque i presupposti per scrutinare l’effettiva ottemperanza.

La documentazione versata in atti e le difese svolte non comprovano che l’amministrazione, pur avendo accreditato il beneficio per le annualità previste dal titolo, abbia corrisposto anche la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo quanto stabilito dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, espressamente richiamato nel dispositivo della sentenza per cui è ottemperanza.

Ne discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte in cui il titolo accerta il diritto alla percezione del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23.

Quanto invece agli accessori, da computarsi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, il ricorso è fondato e va accolto. Il TAR dichiara pertanto l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza della parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, in parte virtuale per l’intervenuto accredito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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