Il budget di struttura unico prevale sui sottotetti regionali e extraregionali (TAR Lombardia n. 2961 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il budget di struttura assegnato agli erogatori privati accreditati è unico, a prescindere dalla residenza degli assistiti, mentre i sottotetti per le prestazioni a favore di pazienti lombardi e per quelle a favore di pazienti fuori regione costituiscono mere distinzioni interne, preordinate al monitoraggio dei flussi. La presenza dei sottotetti non introduce due distinti budget. L’eventuale iperproduzione rispetto al budget complessivo determina un abbattimento proporzionale sull’intera produzione, criterio di calcolo razionale e non discriminatorio volto a impedire l’elusione del limite di spesa stanziato. Il riconoscimento garantito fino al 100% della produzione finanziata nel 2019 opera separatamente per ciascun sottotetto solo nell’ipotesi di iperproduzione a livello regionale di sistema.
Il Fatto
Una società, ente unico gestore di due strutture ospedaliere accreditate e convenzionate con l’ATS Milano, impugnava gli atti con cui Regione Lombardia e ATS avevano determinato gli importi da riconoscere per l’attività di ricovero erogata nel 2023. Con la D.G.R. n. XI/7758 del 2022 la Regione aveva assegnato a ciascun erogatore privato un budget parametrato alla produzione finanziata nel 2019, stabilendo due sottotetti: uno per le prestazioni a favore dei pazienti lombardi e l’altro per quelle a favore dei pazienti fuori regione.
Alla ricorrente era stato assegnato un budget unico di € 64.197.489, di cui € 57.663.703 per cittadini lombardi ed € 6.533.786 per fuori regione. La produzione 2023 risultava pari a € 57.470.079 per i lombardi e a € 9.594.209 per i fuori regione, con una produzione complessiva superiore al budget. L’ATS applicava un abbattimento di oltre tre milioni di euro sulla voce concernente i pazienti lombardi, che la società riteneva ingiustificato poiché la produzione verso tali pazienti era rimasta al di sotto del relativo sottotetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla Regione, poiché il ricorso risultava infondato nel merito. La questione centrale riguardava l’interpretazione della formula contenuta nell’allegato 5 alla D.G.R. 7758/22, relativa alla sintesi della negoziazione con gli erogatori di diritto privato.
Secondo la ricorrente, il budget andava distinto tra quello per le prestazioni a favore dei pazienti lombardi e quello per i fuori regione, con conseguente diritto al riconoscimento integrale delle prestazioni erogate sino al limite di ciascun tetto. La tesi non è stata condivisa dal Collegio, che ha escluso che la presenza dei sottotetti comporti l’introduzione di due distinti budget, trattandosi di una distinzione interna necessaria e preordinata al monitoraggio dei flussi, che non incide sul budget globale assegnato, il quale rimane unitario.||DSML||>
L’interpretazione letterale delle disposizioni regionali è stata confermata dall’interpretazione teleologica: la finalità del sistema, attraverso la previsione di un unico budget, è impedire che venga eluso il limite di spesa complessivo stanziato. Per tale ragione le prestazioni a favore dei pazienti lombardi e quelle a favore dei fuori regione vengono sommate tra loro, applicando un abbattimento unico in caso di iperproduzione.
La difesa regionale ha chiarito che i sottotetti operano come limiti autonomi solo nell’ipotesi in cui si registri, complessivamente, una iperproduzione a livello regionale di sistema. Solo in tale evenienza la produzione eccedente viene trattenuta proporzionalmente a chi abbia prodotto più di quanto previsto dal proprio sottotetto. Nel caso di specie questa ipotesi non si è concretizzata, con la conseguenza che l’abbattimento è stato correttamente operato sul budget unico.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’applicazione di una percentuale di abbattimento uniforme sull’intera produzione rappresenti un criterio di calcolo razionale e non discriminatorio, volto a impedire che l’erogatore eluda il budget complessivo. Il ricorso è stato respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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