Il decreto penale di condanna giustifica il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 10134 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, ha natura ordinatoria, sicché il suo superamento non consuma il potere dell’Amministrazione di provvedere tardivamente, potendo al più legittimare l’azione avverso il silenzio e quella risarcitoria. Ai fini del diniego, la valutazione di non compiuta integrazione dello straniero può fondarsi anche su un’unica condotta penalmente rilevante, quale un decreto penale di condanna per furto, intervenuta nel decennio di osservazione anteriore alla domanda. Il giudizio amministrativo non ricalca l’esito processuale penale, attenendo alla prognosi di affidabilità e di inserimento del naturalizzando. La dichiarazione non veritiera resa in sede di istanza circa l’assenza di precedenti penali rileva oggettivamente ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, a prescindere dall’elemento soggettivo e dalla configurabilità del reato di falso.

Il Fatto

Una cittadina marocchina presentava nel 2018 istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 31 gennaio 2023, rigettava l’istanza evidenziando un decreto penale emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna nel 2014 per furto in concorso e l’omessa indicazione, in sede di domanda, di tale precedente, integrante dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000.

La ricorrente impugnava il diniego deducendo, tra l’altro, l’unicità e risalenza del reato, l’insufficienza motivazionale, la mancata valutazione dell’attuale integrazione sociale e la violazione dei termini procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto la censura sul superamento del termine procedimentale, richiamando l’orientamento per cui il termine ha carattere ordinatorio, non essendovi una previsione normativa che ne sancisca la perentorietà, con conseguente consumazione del potere di provvedere. La naturalezza della concessione, espressa dall’art. 9 citato, attribuisce all’Amministrazione un’amplissima discrezionalità circa il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale.

Quanto al merito del diniego, il Tribunale ha escluso ogni profilo di manifesta illogicità: il reato era stato commesso nel decennio anteriore all’istanza, ossia nel periodo di osservazione in cui devono maturarsi i requisiti, incluso quello di irreprensibilità della condotta. I precedenti penali, anche espressi da decreto penale, ben possono essere valutati negativamente sul piano amministrativo, non ai fini sanzionatori ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione del naturalizzando.

Il Collegio ha altresì ritenuto adeguata la motivazione in punto di rilevanza del fatto, avendo l’Amministrazione valorizzato la lesione del bene patrimonio, protetto anche costituzionalmente, e l’omessa autocertificazione della situazione penale, oggettivamente rilevante ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, indipendentemente dall’indagine sull’elemento soggettivo della dichiarante.

Infine, ha ritenuto irrilevante l’ordinanza di riabilitazione del 2024, successiva al provvedimento, operando il principio del tempus regit actum. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e salva la facoltà di reiterare l’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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