Interesse ad agire nell’impugnazione dello strumento urbanistico va provato (TAR Trentino-Alto Adige n. 95 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, l’ammissibilità del ricorso postula l’allegazione e la prova, quanto meno sotto forma di principio di prova, di un pregiudizio concreto e attuale alla sfera giuridica del ricorrente. Il mero dato materiale della vicinitas non integra di per sé legittimazione e interesse ad agire: occorre specificare come, perché e in quale misura il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa. La variante che si limiti a modificare i parametri urbanistici, subordinando le nuove possibilità edificatorie alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo, non è idonea a ledere in modo diretto, concreto e attuale la sfera del privato, divenendo impugnabile solo unitamente all’atto che ne faccia applicazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile situato in una zona residenziale B adiacente all’Adige, impugna la variante con cui il Comune ha modificato l’art. 9 delle norme di attuazione del piano urbanistico, elevando in tutte le zone B la densità edilizia, la superficie coperta e l’altezza degli edifici. Il ricorso è rivolto anche agli atti presupposti, tra cui la decisione della commissione urbanistica e la delibera di giunta.
La ricorrente deduce di subire un pregiudizio per il previsto aumento volumetrico dell’esercizio alberghiero confinante, lamentando perdita di irraggiamento solare, riduzione della qualità della vita e deprezzamento dell’immobile. Il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, contestando la concretezza e l’attualità del pregiudizio dedotto. La questione giunge così al giudizio amministrativo sulla sola delibazione preliminare dell’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale le eccezioni di inammissibilità, incentrate sul difetto di interesse ad agire. Il parametro di riferimento è quello pretorio consolidato: onde non dischiudere la via a forme di azione popolare, l’impugnazione dei piani è ammessa solo quando il ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardano direttamente i suoi beni ovvero comportano un significativo decremento del loro valore di mercato o della loro utilità. Non basta la mera prossimità dell’opera, occorrendo la prova concreta del vulnus specifico.
La Corte rileva che l’interesse azionato non è un interesse pretensivo, ma un interesse oppositivo. Ciò nondimeno, la ricorrente non dimostra di essere direttamente svantaggiata dalla variante: il suo obiettivo dichiarato è impedire che il vicino esercizio utilizzi le nuove possibilità edificatorie, con un pregiudizio solo eventuale e futuro.
Quanto all’asserito incremento del rischio idraulico, la doglianza è formulata in termini generici e suggestivi. Il Collegio osserva che il parametro della superficie coperta non coincide con quello della massima impermeabilizzazione, rimasto invariato, trattandosi di grandezze urbanistiche distinte e non necessariamente correlate. La deduzione di “conseguenze drammatiche” resta priva di riscontro probatorio.
La Corte esamina poi il profilo della legittimazione passiva. Sebbene la giurisprudenza ammetta che, di regola, nell’impugnazione di strumenti di pianificazione non vi siano controinteressati cui notificare il ricorso, qualora l’interesse azionato riguardi in via prevalente la posizione di soggetti agevolmente individuabili, il contraddittorio deve essere instaurato anche nei loro confronti, a pena di inammissibilità. Nel caso di specie il vicino era controinteressato evidente.
Infine, il Collegio sottolinea che le nuove facoltà edificatorie sono espressamente subordinate alla preventiva approvazione di un piano di attuazione. Difetta dunque un pregiudizio attuale: l’atto normativo resta impugnabile solo insieme al provvedimento applicativo che arrechi il concreto svantaggio. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese e importo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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