Recinzione in muratura e permesso di costruire: la SCIA è titolo inidoneo (TAR Puglia n. 494 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una recinzione in muratura, per caratteristiche, consistenza ed estensione, non è riconducibile agli interventi di edilizia libera di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), d.P.R. n. 380/2001, ma costituisce intervento di nuova costruzione ai sensi della successiva lettera e), in quanto tale subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire. La presentazione di una SCIA per un intervento che richiede il permesso di costruire integra l’utilizzo di un titolo inidoneo, con conseguente natura abusiva delle opere realizzate e obbligo per l’Amministrazione comunale di attivare i poteri di vigilanza e repressione previsti dagli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, non neutralizzabile dalla successiva presentazione di una SCIA in sanatoria. La controversia sulla mancata repressione di abusi edilizi, promossa da soggetti confinanti, attiene all’esercizio di poteri pubblicistici di vigilanza e radica la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo su una posizione di interesse legittimo e non su rapporti paritetici tra privati.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni nell’agglomerato industriale di Galatina-Soleto, confinanti con un compendio immobiliare acquistato da una società, segnalavano all’Amministrazione comunale e al Consorzio ASI la realizzazione di opere abusive e il deposito di materiali e rifiuti con sconfinamento nella loro proprietà. Dopo reiterate diffide rimaste senza riscontro, i ricorrenti proponevano ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio, cui seguivano plurimi motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti, tra cui la nota di conclusione del procedimento con cui il Comune riteneva non fondate le segnalazioni. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per natura privatistica della controversia.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto provvedimento espresso, e inammissibili i primi e secondi motivi aggiunti, in quanto rivolti avverso atti endoprocedimentali quali relazioni di sopralluogo e comunicazioni di avvio del procedimento, privi di valenza provvedimentale. Respinta invece l’eccezione di difetto di giurisdizione: la domanda non concerne la definizione dei confini tra proprietà, ma la richiesta di esercizio dei poteri pubblicistici di vigilanza e sanzione in materia urbanistico-edilizia, sicché viene in rilievo una posizione di interesse legittimo.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il motivo con cui si censura la ritenuta sufficienza della SCIA per la realizzazione di una recinzione in muratura di conci di tufo di ragguardevoli dimensioni. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il TAR afferma che la recinzione costituisce intervento di edilizia libera solo quando sia realizzata con materiali di scarso impatto visivo e dimensioni ridotte. L’opera di specie, per consistenza e trasformazione duratura dell’assetto edilizio, integra invece un intervento di nuova costruzione, subordinato al permesso di costruire.
La Corte evidenzia che l’utilizzo di un titolo inidoneo rende abusive le opere e impone al Comune l’attivazione dei poteri di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. La successiva presentazione di una SCIA in sanatoria non neutralizza l’obbligo repressivo, poiché il titolo difforme è tamquam non esset ai fini della legittimazione delle opere. Affetto da difetto di istruttoria e motivazione è altresì il riscontro sul denunciato deposito di materiali e rifiuti, genericamente escluso senza adeguata verifica.
Il TAR precisa, infine, che l’Amministrazione, ai fini del titolo edilizio, è onerata del solo accertamento della sussistenza di un titolo astrattamente idoneo alla disponibilità dell’area; nel caso di specie, l’atto notarile di acquisto richiamato preclude ogni contestazione sulla titolarità dell’intervento. Accolti i terzi motivi aggiunti, il TAR annulla la nota di conclusione del procedimento e dichiara l’obbligo del Comune di rideterminarsi, nel senso di attivare il doveroso potere di vigilanza e sanzionatorio.
Nota della Redazione
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