Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e penalità di mora (TAR Campania n. 3282 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Sull’amministrazione resistente incombe, a norma dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria e può essere quantificata in misura pari agli interessi legali; essa decorre, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente agisce con ricorso ex art. 112 cod. proc. amm., notificato e depositato il 07.01.2026, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli nord n. 854/2025, depositata il 21.02.2025. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero resistente ad assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a 500,00 euro per ciascun anno.
La ricorrente deduce l’inottemperanza dell’amministrazione e chiede la fissazione di un termine per provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di inutile decorso e la condanna alla penalità di mora per ogni violazione o ritardo successivo. Il Ministero si costituisce formalmente per resistere, senza offrire prova dell’avvenuta esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regolarità in rito del ricorso. Verifica il rispetto del dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e dei presupposti dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., risultando la valenza di cosa giudicata attestata dalla cancelleria del giudice ordinario. Rileva inoltre che il titolo è stato notificato a mezzo PEC presso la sede reale dell’amministrazione, con attestazione di conformità valevole quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, senza necessità di formula esecutiva.
Quanto ai presupposti dell’azione esecutiva verso la pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, il Collegio richiama l’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che subordina l’inizio dell’azione all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Nel merito, il ricorso è accolto. Non risulta l’esecuzione del giudicato da parte del Ministero, sul quale grava l’onere probatorio del fatto estintivo. Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega, fissando in 500,00 euro il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio richiama la modifica apportata all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, nonché il principio affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. La astreinte assolve a funzione sanzionatoria e non risarcitoria, volta a stimolare il debitore all’adempimento, e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. In conformità all’orientamento della Sezione, la penalità è quantificata in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine concesso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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