Il Comune non sindaca i rapporti civilistici nella sanatoria edilizia (TAR Liguria n. 1075 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rilascio di un titolo edilizio in sanatoria l’Amministrazione valuta la legittimazione del richiedente all’intervento, ma non può sindacare questioni civilistiche caratterizzate da margine di opinabilità né ingerirsi nei rapporti privatistici tra confinanti. Il permesso di costruire è rilasciato con clausola di salvezza dei diritti dei terzi, che restano liberi di far valere le proprie ragioni davanti al giudice ordinario. La dedotta falsa rappresentazione dello stato dei luoghi non è configurabile quando dalla documentazione allegata alla domanda non emergono contraddizioni tra raffigurazione grafica e stato di fatto. Chi invoca l’invasione della propria proprietà o la violazione delle distanze ha l’onere di provarla con produzione documentale. L’illegittimità derivata dall’atto presupposto in materia paesaggistica richiede la dimostrazione degli specifici elementi falsamente rappresentati.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un appartamento in Comune di Santa Margherita Ligure, acquistato nel 2016 e parzialmente confinante con l’immobile oggetto dell’intervento. Il Comune ha rilasciato al controinteressato il permesso di costruire in sanatoria n. 1158 dell’11.07.2022 per la trasformazione di un balcone preesistente in veranda, nell’ambito di una domanda di condono edilizio.
Il vicino ha impugnato quel titolo, notificando il ricorso nel 2022, deducendo eccesso di potere per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e per travisamento dei fatti, oltre alla violazione di legge per le opere eseguite nel corso del procedimento. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito in rito il difetto di ius postulandi e di interesse per la genericità della vicinitas, chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso infondato nel merito. I motivi sono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione: la tesi attorea è che i richiedenti avrebbero rappresentato in modo errato lo stato dei luoghi pregresso e attuale, omettendo il terrazzo confinante e la consistenza della veranda, e che l’opera invaderebbe la proprietà per una profondità di non meno di dieci centimetri.
La doglianza non regge. Nella domanda di sanatoria si chiedeva di assentire la trasformazione di un balcone in veranda, allegando progetto e planimetrie in cui è rappresentato anche l’immobile del ricorrente; l’opera è descritta come struttura in ferro chiusa da finestre con parapetto in muratura preesistente. Dalla documentazione non emergono contraddizioni o non corrispondenze tra raffigurazione grafica e stato di fatto.
Il ricorrente si è limitato ad affermare l’invasione della proprietà, senza alcuna produzione documentale idonea a provare la violazione del diritto di proprietà o di disposizioni in materia di distanze. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’Amministrazione deve apprezzare la legittimazione della parte privata all’intervento, ma non le è consentito addentrarsi in questioni civilistiche opinabili né ingerirsi nei rapporti privatistici: ogni provvedimento edilizio reca la clausola di salvezza dei diritti dei terzi, che restano liberi di agire nella sede competente (Cons. St., sez. VI, n. 9582 del 2023; Cons. St., sez. IV, n. 5369 del 2022; Cons. St., sez. VI, n. 6345 del 2021; Cons. St., sez. VI, n. 5576 del 2021; T.A.R. Liguria, sez. I, n. 803 del 2024).
Quanto all’illegittimità derivata dall’autorizzazione paesaggistica n. 184/2022, il ricorrente non ha dimostrato quali elementi siano stati indicati falsamente nella domanda. Le questioni esauriscono la vicenda, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.; gli argomenti non esaminati sono stati ritenuti irrilevanti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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