Interesse ad agire solo se il ruolo non notificato arreca pregiudizio concreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15077 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento negativo avente ad oggetto l’invalidità o l’omessa notifica di un avviso di addebito è ammissibile solo in presenza di un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile. Tale interesse sorge quando l’amministrazione abbia posto in essere una minaccia attuale di atti esecutivi, ovvero quando il contribuente deduca il concreto pregiudizio richiesto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021. La norma, di valenza generale, si applica anche ai crediti previdenziali e ai processi pendenti. In difetto di tali condizioni, la mera conoscenza fortuita degli atti, acquisita tramite estratto di ruolo, non integra una situazione di incertezza oggettiva idonea a fondare la tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Il contribuente conveniva in giudizio l’INPS e l’agente della riscossione chiedendo l’accertamento negativo di due avvisi di addebito relativi a pretesi debiti contributivi, mai notificati, e la declaratoria di prescrizione dei relativi crediti. La domanda veniva respinta in primo grado e l’appello era rigettato dalla Corte territoriale, che escludeva l’ammissibilità della tutela invocata per assenza di qualsiasi situazione di incertezza giuridica, non essendo stata intrapresa alcuna iniziativa esecutiva.
Il contribuente ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 61 e 62 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo di avere interesse a far valere la prescrizione maturata in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il perimetro dell’interesse ad agire nell’azione di accertamento negativo proposta avverso atti della riscossione non notificati. Il ricorrente si era limitato a dedurre la cognizione fortuita degli avvisi, acquisita dopo il rilascio dell’estratto di ruolo, senza allegare il concreto pregiudizio derivante dallo svolgimento della procedura di riscossione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’interesse a ricorrere sussiste in presenza di una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass. n. 6723 del 2019) e l’incertezza sostanzia l’interesse solo quando non possa essere superata senza l’intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; Cass. n. 7353 del 2022; Cass. n. 25834 del 2023). L’azione è ammissibile, inoltre, se il contribuente invoca la tutela recuperatoria dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 o deduce eventi estintivi maturati dopo la notifica, prospettando in entrambi i casi una situazione di incertezza oggettiva.
La Corte esamina poi l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che sancisce la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo nei casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Il Collegio sottolinea che la disciplina, applicabile ai crediti previdenziali (Cass. n. 10859, n. 10848, n. 10595 e n. 7348 del 2023) e ai processi pendenti (Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022), specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata. Il legislatore, enucleando le ipotesi in cui l’invalida notificazione ingenera di per sé il bisogno di tutela, ha plasmato l’interesse ad agire. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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