Interesse al ricorso e legittimazione dei comitati spontanei in materia di VIA (TAR Lazio n. 644 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione degli atti di approvazione di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la sola vicinitas delle proprietà rispetto al tracciato dell’opera non radica, di per sé, il necessario interesse al ricorso, che deve essere allegato e provato come concreto e attuale pregiudizio. La legittimazione ad agire del comitato spontaneo presuppone una previsione statutaria che qualifichi la tutela come scopo istituzionale, una consistenza organizzativa con adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio, nonché un’attività svolta per un arco temporale adeguato. Il comitato costituito al solo fine di contrastare una singola iniziativa è privo di legittimazione. La partecipazione al dibattito pubblico prodromico non implica la titolarità della legittimazione a impugnare il provvedimento conclusivo.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di presidente di un comitato spontaneo, ha impugnato dinanzi al TAR Campania – Salerno il decreto di V.I.A. con cui il Ministero, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di fattibilità tecnico economica di un lotto della nuova linea ferroviaria ad alta velocità, con interconnessione alla linea esistente. Con ordinanza il TAR Campania ha declinato la competenza territoriale in favore del TAR Lazio, dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto.

Con quattro successivi ricorsi per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti della procedura, dal decreto di V.I.A. in riesame e aggiornamento ai decreti dirigenziali sull’aggiornamento del piano di utilizzo delle terre, fino a un’ordinanza commissariale e agli atti della procedura espropriativa. La questione arriva al giudice dopo la definizione del regolamento di competenza d’ufficio, che ha riconosciuto la competenza del Tribunale adito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo del rito, eccepito da tutti i soggetti evocati e già anticipato in sede cautelare. Il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario di particelle meramente frontiste a quelle espropriate per l’attraversamento dell’opera: tale condizione giustifica la vicinitas, ma non è sufficiente, in sé, a radicare il interesse al ricorso.

Secondo la giurisprudenza richiamata, e in particolare l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni autonome dell’azione e devono ricorrere entrambe: il criterio della vicinitas non vale da solo a soddisfare anche l’interesse. Il ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio diretto e concreto alle proprie proprietà, estranee alle future procedure espropriative. Il pregiudizio ricavabile dalle doglianze resta generico e non supera la soglia di tutela giurisdizionale.

Quanto al comitato spontaneo, il Tribunale rileva che il riconoscimento di legittimazione ad agire alle associazioni ambientaliste oltre le ipotesi tipizzate non può condurre a un incontrollato proliferare di azioni popolari. Costituisce ius receptum che, ai fini della legittimazione dei comitati, debbano concorrere la previsione statutaria dell’obiettivo di protezione, la consistenza organizzativa con adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio, nonché un’attività svolta per un arco temporale adeguato, non essendo sufficiente la costituzione finalizzata alla sola impugnazione di singoli atti.

Nel caso di specie il comitato risulta costituito all’esclusivo scopo di contrastare l’iniziativa promossa dalla controinteressata. Esso si è limitato a dedurre la partecipazione al dibattito pubblico e non ha neppure indicato il numero degli iscritti, impedendo la verifica del proprio grado di rappresentatività.

Il Tribunale dichiara quindi il ricorso inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione e, comunque, complessivamente infondato nel merito, rinviando per economia processuale alle motivazioni delle sentenze n. 21690 del 2.12.2025 e n. 22328 del 10.12.2025. Compensa integralmente le spese di lite per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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