Canone demaniale marittimo ridotto del 50% per elettrodotti interrati e non esclusivi (TAR Lazio n. 639 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone relativo a un bene demaniale marittimo concesso in uso per l’insediamento di elettrodotti, in gran parte posati in cavo interrato o nell’intradosso di una strada sopraelevata, deve essere determinato in misura ridotta della metà ai sensi dell’art. 4 d.m. 19 luglio 1989, poiché il concessionario non dispone di un diritto esclusivo di godimento e il bene resta suscettibile di uso comune e di ulteriori fruizioni. Non si verifica acquiescenza rispetto agli ordini di introito degli anni precedenti, poiché i canoni periodici, pur fondati su un titolo unico, sono tra loro autonomi e ciascuno può essere contestato separatamente. La competenza funzionale del TAR Lazio sussiste per le controversie che, anche indirettamente, concernono infrastrutture ricomprese nella rete di trasmissione nazionale.

Il Fatto

La società concessionaria di un compendio demaniale marittimo, sul quale insistono tre elettrodotti destinati al servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia, ha impugnato l’avviso di pagamento del canone per l’anno 2023, pari a oltre quattordicimila euro, nonché la concessione stessa nella parte relativa alla determinazione del canone.

La ricorrente ha chiesto in via principale l’applicazione del canone ricognitorio e, in via subordinata, la riduzione del 50% prevista dall’art. 4 d.m. 19 luglio 1989, con condanna della concedente alla restituzione delle somme versate in eccesso. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità per acquiescenza e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendola infondata. L’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio le controversie relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale. Poiché la concessione è stata rilasciata per esercire gli elettrodotti nell’interesse dello Stato e per espletare il servizio pubblico di trasmissione dell’energia, la controversia rientra in tale competenza.

Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i canoni annuali di concessione, pur derivando da un unico titolo negoziale, costituiscono prestazioni periodiche tra loro indipendenti: la mancata impugnazione di una singola pretesa non preclude la contestazione delle altre. Nel caso concreto, peraltro, il pagamento è stato effettuato senza acquiescenza e con riserva di ripetizione.

Nel merito, il Collegio dà atto della sopravvenuta carenza di interesse quanto al canone ricognitorio, essendo intervenuta una diversa lettura della Cassazione richiamata dalla stessa ricorrente, e dichiara improcedibili le relative domande.

Resta da esaminare il secondo motivo, che il Collegio ritiene fondato. L’art. 4 d.m. 19 luglio 1989 riduce della metà il canone per le aree in cui il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento, o lo abbia limitato a una specifica attività che non escluda l’uso comune. Le caratteristiche degli elettrodotti, in gran parte interrati o collocati nell’intradosso della sopraelevata, dimostrano che il bene non è stato interamente sottratto all’uso comune.

La difesa erariale, invocando l’art. 840 c.c. sull’estensione della proprietà al sottosuolo e allo spazio sovrastante, conferma in realtà la tesi della ricorrente: gli impianti insistono solo su una parte della proiezione spaziale del bene, lasciando inalterate le facoltà di godimento sulla superficie scoperta.

Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte fondato, con annullamento parziale dell’avviso di pagamento e condanna della concedente alla restituzione di quanto versato in eccesso, oltre interessi legali. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *