Rimborso idrovore, prova dell’incasso necessario per l’indicatario di pagamento (TAR Piemonte n. 1555 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove si azionino diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio “puro” dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., senza l’attenuazione del metodo acquisitivo, operante solo nel giudizio di legittimità degli atti. Il Comune che, in forza di una scrittura privata, rivesta la posizione di indicatario di pagamento è obbligato verso il beneficiario solo quando abbia effettivamente percepito il versamento dai debitori. In mancanza di prova dell’incasso, e del relativo quantum, il credito non è esigibile nei confronti dell’ente, ma unicamente verso i soggetti tenuti al rimborso.
Il Fatto
Una società ha acquistato, in date diverse, alcuni lotti di un comparto produttivo, assumendo di essere avente causa dei titolari del diritto al rimborso degli oneri pagati per la realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque a mezzo idrovore. La pretesa trova titolo in una scrittura privata e in un verbale di riunione, dai quali la società deduce di essere beneficiaria del rimborso, con il Comune in posizione di intermediario chiamato al materiale versamento.
Dopo una missiva con cui l’ente aveva rappresentato che i proponenti degli strumenti residenziali avevano eseguito versamenti cumulativi, comprensivi del rimborso dei costi delle idrovore, e che avrebbe individuato le quote per procedere al rimborso, la società ha agito per l’accertamento del diritto alla restituzione e per la condanna del Comune, chiedendo anche il risarcimento del danno per le spese legali dell’attività stragiudiziale. Il Comune si è costituito contestando il fondamento della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della situazione giuridica azionata. Trattandosi di diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva, opera il principio “puro” dell’onere della prova, con richiamo a un precedente dello stesso TAR, senza il temperamento del metodo acquisitivo, che resta confinato al giudizio di legittimità.
Nel merito, la scrittura privata dà atto che gli attuatori del comparto industriale hanno contribuito a realizzare l’impianto a servizio anche dei comparti residenziali, con la conseguenza che i realizzatori di questi ultimi devono riconoscere al Comune il rimborso del costo di installazione, da suddividere secondo le superfici impermeabili. La stessa scrittura, all’art. 10, impegna i soggetti attuatori residenziali a rimborsare l’importo ai soggetti attuatori dei comparti industriali.
Da qui la qualificazione del Comune come indicatario di pagamento: esso incassa le somme dovute dai privati residenziali ed è tenuto a versarle agli attuatori industriali, tra cui la ricorrente. La missiva richiamata conferma questa lettura, alludendo al ruolo di intermediario dell’ente, che verifica gli incassi e poi procede al rimborso.
Il Collegio esclude però che il verbale di riunione abbia valore confessorio per l’ente, non essendo chiaro in quale veste agissero i sottoscrittori e non risultando la presenza di un rappresentante del Comune. Sottolinea inoltre che le contabili prodotte dalla società riguardano pagamenti con causale riferita a opere di urbanizzazione, estranei al rimborso delle idrovore, e dunque non provano l’incasso delle quote pretese.
L’obbligazione dell’indicatario è esigibile solo quando questi abbia percepito il versamento dai debitori. Al di là di generici indizi, manca la prova che il Comune abbia incassato gli importi né è documentato il quantum dell’eventuale esazione. La società può quindi esigere l’adempimento unicamente dai soggetti attuatori residenziali. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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