Esecuzione del giudicato e carta elettronica del docente a tempo determinato (TAR Campania n. 1066 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente con contratto a tempo determinato alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia nei limiti e secondo il contenuto della stessa. L’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito consiste nell’emissione della carta del docente e nell’accredito della somma riconosciuta dal giudicato, senza che le somme possano essere automaticamente liquidate in denaro. All’accoglimento dell’azione di ottemperanza consegue la nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La penalità di mora non è dovuta quando le misure disposte assicurano tutela piena ed efficace e sussiste l’esigenza di contenimento della spesa pubblica.
Il Fatto
Una docente con contratto a tempo determinato aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici di servizio e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.
Passata la pronuncia in giudicato e notificata ai fini esecutivi, l’amministrazione non vi dava corso. La ricorrente adiva allora il TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. Il Ministero si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi e la persistenza dell’inadempimento. La carta elettronica non risultava ancora attribuita nel fissato importo di € 1.500,00.
Sul contenuto dell’obbligo, il TAR ha richiamato la statuizione del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero all’erogazione del beneficio mediante assegnazione della carta e accredito della somma, nel rispetto delle finalità e delle modalità attuative del d.p.c.m. del 28 novembre 2016, con decorrenza del limite del biennio dal concreto accredito.
La Sezione ha escluso, sulla scorta di un proprio precedente in fattispecie omologa (sent. n. 2335/2024), che le somme pretese spettino automaticamente al docente in relazione agli anni scolastici di servizio. L’amministrazione deve invece operare in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 e dei vincoli derivanti dalle statuizioni giurisdizionali. La stessa ricorrente, del resto, aveva chiesto l’emissione della carta intestata e l’accredito sulla stessa, non una liquidazione monetaria.
Il ricorso è stato quindi accolto: il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni, provvedendo all’attivazione della carta del docente e al pagamento degli interessi legali dalla notifica della sentenza azionata fino all’effettivo soddisfo, da corrispondersi separatamente rispetto al rilascio della carta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico, con facoltà di delega, incardinato nella stessa amministrazione e perciò senza diritto a rimborsi. Quanto all’astreinte, la domanda è stata respinta: le misure disposte assicurano tutela piena ed efficace, e la mancata condanna si giustifica con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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