Interesse ad impugnare il provvedimento disciplinare deve essere attuale (Cass. pen. Sez. V n. 2921 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad impugnare richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere immediato, concreto e attuale e non può essere correlato a situazioni meramente ipotetiche, come la futura ed eventuale definitività di una condanna attualmente in esecuzione in via cautelare. La pronuncia del tribunale di sorveglianza che dichiari di non doversi procedere per sopravvenuta carenza di interesse è assimilabile a una declaratoria di inammissibilità ed è ricorribile per cassazione. In presenza di un titolo detentivo già espiato, la prospettazione di un pregiudizio futuro e incerto non integra l’interesse richiesto dalla norma processuale.

Il Fatto

Un detenuto sottoposto a regime differenziato era stato sanzionato dal Consiglio di disciplina di una casa circondariale con l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per sette giorni, ai sensi dell’art. 77, n. 16, d.P.R. n. 230 del 2000, per avere violato il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. Il reclamo avverso la sanzione veniva rigettato dal magistrato di sorveglianza prima e dal tribunale di sorveglianza poi.

La Cassazione, con una precedente pronuncia, annullava il provvedimento per insufficienza della motivazione, rilevando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, i detenuti in regime differenziato possono essere ammessi allo scambio di cibi con i compagni di gruppo. In sede di rinvio il tribunale di sorveglianza dichiarava di non doversi procedere, essendo la pena ormai espiata e non ravvisando un interesse attuale e concreto del ricorrente alla decisione. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di ordine processuale. La pronuncia di non luogo a provvedere impugnata è ricorribile per cassazione, perché, sotto il profilo contenutistico, è assimilabile a una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il riferimento è alla Sez. I n. 16281 del 19.05.2020, non massimata, secondo cui una richiesta originaria divenuta non più attuale per avvenuta espiazione del titolo detentivo determina la sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito, la Corte rileva che il ricorrente aveva individuato il proprio interesse nel fatto che il titolo custodiale cautelare in esecuzione avrebbe potuto, in futuro, divenire definitivo, con la conseguenza di precludergli l’accesso ai benefici penitenziari. Tale prospettazione non supera il vaglio di ammissibilità: l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere immediato, concreto e attuale.

Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato — Sez. V n. 2747 del 06.10.2021, dep. 2022, in tema di requisiti dell’interesse ad impugnare — per escludere che possano fondare l’impugnazione situazioni del tutto ipotetiche. La futura eventuale definitività della condanna è, appunto, una circostanza meramente probabile e non necessaria, che potrebbe anche non sopraggiungere.

Da questa considerazione preliminare deriva, per la Corte, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, l’assorbimento delle censure articolate con il secondo motivo. Queste attengono alla legittimità del provvedimento impugnato e non possono essere scrutinate in assenza di un interesse a impugnare, non potendo il giudice esaminare profili di merito quando difetta la condizione di proponibilità dell’impugnazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, il Collegio esclude che il ricorrente versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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